Limiti al lavoro somministrato
Pubblicato il 11 aprile 2007
Condividi l'articolo:
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4110/06, ha precisato le caratteristiche peculiari dell’appalto di manodopera secondo la nuova definizione contenuta nella legge Biagi.
Ai sensi dell’articolo 29, decreto legislativo n. 276/03, l’elemento che distingue l’appalto dalla mera somministrazione di prestazione di lavoro è “l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore” e cioè la natura imprenditoriale della prestazione dedotta nel contratto.
Un ulteriore elemento distintivo è l’ “assunzione da parte del medesimo appaltatore del rischio d’impresa”, oltre che l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, quando nel contratto hanno scarso rilievo gli strumenti necessari per l’esecuzione dell’opera ed ha invece rilevanza la prestazione di manodopera.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: