Limiti a pignorabilità prestazioni pensionistiche, anche per le procedure pendenti
Pubblicato il 01 febbraio 2019
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Per la Consulta è incostituzionale la disposizione che ha introdotto limiti alla pignorabilità dei trattamenti pensionistici solo per le procedure iniziate dopo il vigore della novella.
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della disposizione transitoria di cui all'articolo 23, comma 6 del convertito DL n. 83/2015 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), laddove prevede che i limiti alla pignorabilità delle prestazioni pensionistiche (ma anche di altre prestazioni assistenziali o retributive), introdotti con il provvedimento, si applichino esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo (ovvero il 27 giugno 2015), anziché a tutte le procedure pendenti alla medesima data.
La disposizione in oggetto, nel dettaglio, è stata censurata nella parte in cui non prevede che l’ottavo comma dell’articolo 545 del codice di procedura civile, introdotto dall’articolo 13, comma 1, lettera l), del medesimo Decreto-legge, si applichi anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore di detto decreto.
Con il citato articolo 13, comma 1, lettera l), in particolare, sono stati aggiunti, all’articolo 545 C.p.c., i commi settimo, ottavo e nono, prevedendo, con gli ultimi due, che: “Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge” (ottavo comma); “Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio” (nono comma).
Prevale la tutela del pensionato, no a discrimine temporale
Orbene, secondo la Consulta – sentenza n. 12 del 31 gennaio 2019 - iI diverso regime temporale previsto per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del DL n. 83/2015, “benché sia ispirato all’esigenza di salvaguardare l’affidamento nella certezza giuridica di chi ha avviato il pignoramento nella piena vigenza della disciplina antecedente che lo consentiva”, non supera il vaglio di costituzionalità, prevalendo, nel bilanciamento tra valori costituzionalmente protetti, la tutela del pensionato.
Questione di legittimità costituzionale
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Tribunale di Brescia, in riferimento all’articolo 3, primo comma, della Costituzione; secondo il giudice rimettente, la disposizione censurata aveva introdotto un irragionevole discrimine temporale per l’applicazione del nuovo regime di pignorabilità delle somme accreditate a titolo di pensione o di altre prestazioni assistenziali o retributive, permanendo, per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del DL, un regime contrario ai principi costituzionali richiamati nella sentenza della Consulta n. 85/2015.
In quest'ultima decisione, si rammenta, era stato affermato che l’interesse del ceto creditorio va contemperato con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tra i quali quello sancito dall’articolo 38 della Costituzione, volto ad assicurare al pensionato i mezzi minimi di sostentamento; così, la responsabilità patrimoniale del debitore di cui all’art. 2740 cod. civ. dovrebbe trovare “il limite della sua sostenibilità umana, soprattutto nei confronti di chi versa in situazioni svantaggiate quali quelle descritte nel citato art. 38”.
La Corte costituzionale, in definitiva, ha ritenuto di dover accogliere la questione posta in esplicito riferimento alla pronuncia n. 85/2015 e al principio di eguaglianza, riconosciuto come strettamente collegato al principio dell’impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici, impignorabilità “posta a tutela dell’interesse di natura pubblicistica consistente nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita”.
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