L'Ici va sempre pagata se il terreno, sulla base dello strumento generale, ha scopo edificatorio

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E' stata ribaltata dalla Cassazione – sentenza n. 13135 del 28 maggio 2010 - la decisione con cui i giudici di merito avevano accolto le istanze di un contribuente che non aveva versato l'Ici su di un terreno formalmente non più fabbricabile in conseguenza della decadenza dello strumento urbanistico attuativo.

I giudici di legittimità, nell'accogliere il ricorso presentato dal Comune interessato, hanno spiegato come, ai sensi del Decreto legislativo n. 504/1992, un'area è da considerarsi fabbricabile “se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune”, e ciò a prescindere dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Nei casi come quello in esame – continua la Corte - “l'Ici deve essere dichiarata e liquidata sulla base del valore venale in comune commercio, tenendo anche conto di quanto sia effettiva e prossima la utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo e di quanto possano incidere gli ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione”. La nozione di “area fabbricabile” - spiega la Cassazione – oltre ad essere di ampia portata, è infatti ispirata alla mera potenzialità edificatoria, potenzialità “che non può essere esclusa dalla sussistenza di vincoli capaci di condizionare in concreto la possibilità di costruire”.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 27 – Sì all'Ici per i terreni vincolati Anche se la mission è scaduta – Alberici

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