Licenziamento senza preavviso per l'infermiera che sottrae ricette mediche

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Licenziamento senza preavviso per l'infermiera che sottrae ricette mediche

E' stato confermato, dalla Cassazione, il licenziamento senza preavviso che un'Azienda Socio Sanitaria Territoriale aveva comminato a una propria dipendente, a seguito di una contestazione disciplinare avente ad oggetto una serie di comportamenti ritenuti di rilevante gravità.

Alla lavoratrice, un'infermiera, era stato addebitato di aver timbrato diverse ricette mediche del prontuario di una dottoressa, durante la momentanea assenza di quest’ultima, inserendole nella propria borsetta personale custodita nell’armadietto.

Era stato ritenuto, ciò posto, che la stessa avesse posto in essere comportamenti costituenti inosservanza delle disposizioni di servizio, condotte non conformi a principi di correttezza verso superiori, altri dipendenti o terzi, distrazione di beni di spettanza o di pertinenza dell’azienda, violazione di doveri di comportamento e di obblighi previsti da CCNL, inosservanza del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Fatti gravi non consentono la prosecuzione del rapporto? Recesso

La Corte d'appello - che aveva confermato il recesso, in sede di reclamo - aveva escluso che la contestazione disciplinare fosse viziata, come ex adverso asserito, sotto il profilo della specificità: essa conteneva le indicazioni sufficienti ad individuare nella loro materialità i fatti addebitati alla dipendente e la loro collocazione spazio- temporale.

In tale contesto, era stata anche esclusa la fondatezza della tesi della lavoratrice circa la sussistenza di una implicita autorizzazione della dottoressa a timbrare e staccare dal suo ricettario alcune ricette senza averla prima interpellata ed era stato condiviso il giudizio del Tribunale circa la riferibilità della condotta ad una fattispecie prevista nel CCNL applicato (richiamata nella lettera di licenziamento).

Quest'ultimo, in particolare, prevedeva l’applicazione della sanzione del licenziamento senza preavviso in caso di “commissione in genere – anche nei confronti di terzi – di fatti o atti anche dolosi, che, costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”.

L'infermiera si era rivolta alla Suprema corte lamentando, tra i motivi, il fatto che la Corte territoriale non avesse spiegato nulla circa la gravità dei fatti addebitati: secondo la sua difesa, la condotta contestata avrebbe dovuto essere considerata priva di rilievo disciplinare stante una situazione familiare che poteva escludere l’intenzionalità della stessa e ciò anche considerando la sua inconsapevolezza circa la gravità della condotta.

Doglianza, questa, giudicata infondata dalla Cassazione che, con sentenza n. 34679 del 24 novembre 2022, ha ritenuto condivisibile, per contro, il giudizio espresso dai giudici di merito.

Le condotte in esame integravano specifica fattispecie del Contratto collettivo applicabile e la gravità delle stesse era stata apprezzata in rapporto non solo a circostanze oggettive ma anche alla connotazione soggettiva del vincolo fiduciario che legava la dipendente all’Azienda sanitaria e alla particolare delicatezza del ruolo dalla stessa ricoperto.

La Corte territoriale, ciò posto, aveva debitamente considerato, ai fini della legittimità del recesso senza preavviso, l’avvenuta commissione di fatti di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

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