Licenziamento senza preavviso per il pilota diventato “inidoneo al volo”
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 31 marzo 2010
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Niente preavviso di licenziamento per il pilota di aerei la cui prestazione sia diventata impossibile per sopravvenuta “inidoneità al volo”.
E' quanto spiegato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 7531, depositata lo scorso 29 marzo. Con la detta decisione è stato accolto, con rinvio, il ricorso presentato da una compagnia aerea avverso la pronuncia con cui la Corte d'appello aveva ritenuto necessario, nel caso in esame, che il licenziamento fosse accompagnato dal preavviso sull'assunto che l'inidoneità del pilota al volo non equivaleva all'impossibilità assoluta della prestazione di lavoro dovendo, quindi essere ricondotta alla fattispecie di risoluzione per giustificato motivo.
Diversa la posizione della Suprema corte, secondo cui, con riferimento allo speciale rapporto di lavoro dei piloti, l'unica prestazione dedotta nel contratto di lavoro è quella di volo; ne consegue la non configurabilità, per il datore, di uno ius variandi che consenta di inserire il pilota nell'ambito del personale di terra senza che si produca una novazione del contratto. Nella fattispecie in esame – concludono i giudici di legittimità - va quindi ravvisata una causa di risoluzione del rapporto che non ne consente la prosecuzione neppure provvisoria, con conseguente esclusione dell'applicabilità dell'istituto del preavviso di cui all'articolo 2118 del Codice civile.
E' quanto spiegato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 7531, depositata lo scorso 29 marzo. Con la detta decisione è stato accolto, con rinvio, il ricorso presentato da una compagnia aerea avverso la pronuncia con cui la Corte d'appello aveva ritenuto necessario, nel caso in esame, che il licenziamento fosse accompagnato dal preavviso sull'assunto che l'inidoneità del pilota al volo non equivaleva all'impossibilità assoluta della prestazione di lavoro dovendo, quindi essere ricondotta alla fattispecie di risoluzione per giustificato motivo.
Diversa la posizione della Suprema corte, secondo cui, con riferimento allo speciale rapporto di lavoro dei piloti, l'unica prestazione dedotta nel contratto di lavoro è quella di volo; ne consegue la non configurabilità, per il datore, di uno ius variandi che consenta di inserire il pilota nell'ambito del personale di terra senza che si produca una novazione del contratto. Nella fattispecie in esame – concludono i giudici di legittimità - va quindi ravvisata una causa di risoluzione del rapporto che non ne consente la prosecuzione neppure provvisoria, con conseguente esclusione dell'applicabilità dell'istituto del preavviso di cui all'articolo 2118 del Codice civile.
- ItaliaOggi, p. 29 – Inidoneo a casa senza preavviso - Alberici
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