Licenziamento. Più valore alle testimonianze rese da soggetti estranei all’ambiente lavorativo

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Le deposizioni di soggetti estranei all'ambiente lavorativo che provano l’effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (orario di lavoro, assoggettamento ad un superiore, strumentalità delle mansioni e predeterminazione della retribuzione) assumono ancora più valore e possono essere utilizzate per provare senza ombra di dubbio che il lavoratore era considerato a tutti gli effetti un “dipendente”.

A precisarlo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25811/2011, con cui viene risolto il contenzioso tra un fattorino e una banca.

L’uomo che aveva svolto con assoluta regolarità e con tutti i requisiti del rapporto di lavoro subordinato le sue mansioni presso l’istituto di credito, è stato reintegrato al suo posto di lavoro a seguito del riconoscimento della dichiarazione di illegittimità del recesso che gli era stato intimato sotto forma di “licenziamento da un rapporto meramente ipotetico”.

I giudici sono arrivati alla conclusione che si trattasse di un rapporto di lavoro subordinato sulla base delle testimonianze rese da soggetti non appartenenti all’istituto di credito, e proprio grazie ad esse hanno potuto accertare definitivamente che il rapporto ipotetico a cui rinviava la banca è del tutto estraneo ai canoni previsti dal nostro ordinamento.

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