Licenziamento per abbandono comunità di recupero
Pubblicato il 19 luglio 2016
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Ai sensi dell’art. 124 del DPR n. 309/1990, i lavoratori assunti a tempo indeterminato di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, qualora intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
Per la Corte di Cassazione, sentenza n. 14621 del 18 luglio 2016, come si evince dal testo letterale e dalla "ratio" della norma - che è finalizzata ad agevolare l’accesso dei lavoratori tossicodipendenti ai programmi di disintossicazione, garantendo agli stessi il mantenimento del posto di lavoro sul presupposto che la concreta esecuzione del trattamento riabilitativo previsto da quei programmi sia materialmente incompatibile con l'espletamento dell'attività lavorativa - deve affermarsi che il diritto alla conservazione del posto di lavoro compete al lavoratore tossicodipendente allorquando e per il tempo in cui egli sia materialmente impedito a rendere la prestazione lavorativa per eseguire il trattamento di disintossicazione.
Conseguentemente, nel caso in cui il programma terapeutico e riabilitativo sia attuato presso una struttura del servizio pubblico o presso un’equivalente idonea struttura riabilitativa, l'abbandono di questa struttura ed il definitivo volontario allontanamento da essa, da parte del tossicodipendente, fa venir meno il presupposto di fatto costitutivo del diritto alla conservazione del posto perché viene meno l’impedimento a prestare l’attività lavorativa che legittimava la sospensione dell'obbligo del lavoratore tossicodipendente di eseguire la prestazione oggetto del rapporto di lavoro.
Per gli Ermellini, con il venir meno del diritto alla conservazione del posto si ripristina l'obbligo del lavoratore di riprendere servizio e di eseguire la prestazione cui è contrattualmente tenuto, e l’abbandono della comunità per continuare il percorso terapeutico in altra struttura non ha alcuna incidenza né rilevanza in ordine alla sussistenza del diritto alla conservazione del posto.
Per quanto sopra è legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo a seguito dell’abbandono della comunità di recupero da parte del lavoratore tossicodipendente che sta fruendo dell’aspettativa per disintossicarsi, anche se il programma terapeutico viene proseguito presso altra struttura.
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