Licenziamento ingiustificato. Nel risarcimento anche i periodi successivi al pensionamento
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 03 febbraio 2012
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La Corte di Cassazione, con la sentenza 1462 del 20 dicembre 2011, ha sancito un importante principio di diritto relativamente al risarcimento del danno in caso di licenziamento ingiustificato.
La Corte d'appello di Roma, accogliendo l’impugnazione del lavoratore ingiustamente licenziato per vizi formali, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento con il reintegro del lavoratore e il diritto di quest’ultimo di ottenere un’indennità di risarcimento in misura solo proporzionale fino al compimento dell’età di 65 anni: età prevista per il lavoratore per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia.
La Cassazione ha, invece, ribadito l’importanza dell’aspetto economico della vicenda, stabilendo che in caso di reintegro del lavoratore per licenziamento ingiustificato, il risarcimento del danno spettante a quest’ultimo non può coprire solo il periodo compreso tra la data di licenziamento e il pensionamento.
Seguendo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, la Corte sostiene che tale somma deve coprire anche i periodi successivi al pensionamento, in quanto il trattamento pensionistico ha natura diversa da quello retributivo e non può essere sottratto dal risarcimento spettante al lavoratore. Dunque, dal risarcimento del danno non deve essere detratto l'importo percepito a titolo di trattamento previdenziale, assistenziale o pensionistico. Tali somme sono percepite per motivi diversi dalla retribuzione e, dunque, si cumulano con il risarcimento stesso.
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