Licenziamento illegittimo per rifiuto del part-time

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Licenziamento illegittimo per rifiuto del part-time

Posto che il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in parziale, o viceversa, "non costituisce giustificato motivo di licenziamento”, la norma nazionale, interpretata alla luce di quella comunitaria, impone di ritenere che il datore di lavoro che licenzi il lavoratore che rifiuti la riduzione di orario abbia l’onere di dimostrare che sussistono effettive esigenze economico- organizzative in base alle quali la prestazione non può essere mantenuta a tempo pieno, ma solo con l’orario ridotto, nonché il nesso causale tra queste e il licenziamento (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 14319 del 6 giugno 2013).

Alla luce di quanto sopra, la Cassazione, con sentenza n. 21875 del 27 ottobre 2015, ha ritenuto illecito un licenziamento intimato ad una lavoratrice a cui era stata offerto il dimezzamento dell’orario di lavoro a causa di una difficile situazione finanziaria che si era venuta a creare a seguito della scadenza di una convenzione che rendeva necessaria, secondo l’opinione del datore di lavoro, una riorganizzazione economico-aziendale, con riduzione dei costi del personale dipendente.

Infatti, nel caso di specie, la convenzione, dopo tre mesi, non solo era stata rinnovata, ma anche per un importo maggiore di quella precedente.

Per gli Ermellini, per configurare un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, il deterioramento della situazione finanziaria avrebbe, infatti, dovuto presentarsi nel momento dell’intimazione del licenziamento come legato ad eventi non temporanei e contingenti, ma prevedibilmente destinati a protrarsi nel tempo.

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