Licenziamento e principio di tempestività
Pubblicato il 26 settembre 2017
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L’art. 227 del CCNL per i dipendenti delle aziende del commercio e del terziario prevede che l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare va comunicata al lavoratore entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.
Tuttavia, per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il suddetto termine può essere prorogato di 30 giorni, purché l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta aI lavoratore interessato.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22171 del 22 settembre 2017, ha ritenuto non giustificata una proroga in un caso in cui il lavoratore era stato licenziato per giusta causa in quanto accusato di essersi appropriato di una somma di denaro, trattenendola per 17 giorni e versandola quando aveva scoperto che l’ufficio aveva inviato un sollecito al debitore.
Invero gli Ermellini non hanno ritenuta fondata la mancanza della specificazione delle ragioni legittimanti la proroga in quanto la clausola contrattuale impone al datore di lavoro solo un obbligo di preventiva comunicazione, ma non richiede che nell'atto vengano anche precisati i motivi che rendono necessaria o opportuna la scelta di avvalersi del termine lungo, per meglio valutare le controdeduzioni ed eventualmente per acquisire ulteriori elementi utili ai fini della decisione.
Nondimeno al lavoratore va data tempestiva e preventiva comunicazione per cui è da escludere che il datore di lavoro possa manifestare la volontà dopo la scadenza dei primi 15 giorni.
In definitiva, nel caso di specie, non è stato rispettato il principio di tempestività.
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