Licenziamento disciplinare per ritardo nel servizio di vigilanza
Pubblicato il 17 ottobre 2024
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Ritardo nel prendere servizio: addetto alla vigilanza licenziato
Con ordinanza n. 26770 del 15 ottobre 2024, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata su un caso di licenziamento disciplinare comminato per ritardo nel servizio di vigilanza.
Un lavoratore, addetto alla vigilanza, aveva ricevuto una comunicazione di modifica del turno tramite SMS, che non aveva letto con attenzione. Questo aveva portato a un ritardo di circa 40 minuti nel prendere servizio presso un istituto bancario, lasciando il luogo incustodito.
La Corte d'Appello aveva ritenuto che questo ritardo costituisse una grave negligenza, date le circostanze specifiche del servizio di vigilanza bancaria.
Era legittimo, ciò posto, che il lavoratore, già in passato sanzionato per motivi disciplinari, fosse stato licenziato senza preavviso.
Il ricorso promosso dal lavoratore
Il dipendente aveva impugnato la decisione della Corte d'appello davanti alla Corte di cassazione.
In questa sede, il ricorrente aveva contestato:
- l’intempestività del licenziamento, sostenendo che la decisione era stata presa troppo tardi rispetto ai fatti;
- la sproporzione della sanzione e la non corretta applicazione del CCNL di riferimento, che non prevedeva il licenziamento per ritardi di lieve entità.
La decisione della Cassazione
La Suprema corte ha rigettato le doglianze del dipendente e confermato integralmente la decisione della Corte d’Appello.
Sussistenza della grave negligenza
La Corte ha riconosciuto che il ritardo nel prendere servizio aveva costituito una violazione grave, vista la natura del lavoro e i rischi connessi alla mancanza di vigilanza in una banca. Si trattava di mancanza non di lieve entità, come sostenuto dal ricorrente.
Considerazione della recidiva
Era inoltre corretto considerare che il lavoratore era già stato sanzionato in passato per altre violazioni disciplinari, e questo aveva pesato nella valutazione della gravità della condotta e della legittimità del licenziamento.
Giusta causa e proporzionalità della sanzione
La giusta causa di licenziamento - ha confermato la Cassazione - è una nozione legale che non deve necessariamente aderire alle previsioni contrattuali.
Nella specie, era corretto ed adeguatamente argomentato che la condotta del lavoratore fosse stata giudicata di gravità tale da giustificare il recesso dal rapporto di lavoro.
La Corte di cassazione, in conclusione, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo infondate le censure sollevate dal lavoratore e confermando la correttezza della procedura adottata dal datore di lavoro.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del caso | Un addetto alla vigilanza è stato licenziato per un ritardo di 40 minuti nel prendere servizio presso una banca. Il lavoratore aveva già ricevuto sanzioni disciplinari in passato. |
Questione dibattuta | Sproporzione della sanzione in relazione al CCNL, che non prevedeva il licenziamento per ritardi di lieve entità. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del licenziamento per grave negligenza e recidiva. Ha stabilito che la giusta causa non deve necessariamente aderire alle previsioni del CCNL. Il ricorso del lavoratore è stato dichiarato inammissibile. |
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