Licenziamento illegittimo, sanzione conservativa anche con clausola elastica
Pubblicato il 12 aprile 2022
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Ultimi chiarimenti della Corte di cassazione in tema di licenziamento disciplinare illegittimo e tutela applicabile ai sensi dell'art. 18 commi 4 e 5 della Legge n. 300/1970, come novellata dalla Legge n. 92/2012: il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore nella previsione contrattuale che punisce l'illecito con sanzione conservativa anche se tale previsione è espressa attraverso clausole generali o elastiche.
Recesso illegittimo, tutela reale o risarcitoria?
Con sentenza n. 11665 dell'11 aprile 2022, la Suprema corte ha giudicato fondato il ricorso avanzato da un lavoratore contro la decisione con cui la Corte di secondo grado, nel dichiarare l’illegittimità del licenziamento per giusta causa comminatogli dal datore di lavoro, aveva escluso l'applicazione della tutela reintegratoria, disponendo, in suo favore, solo il riconoscimento di un'indennità risarcitoria.
Nella specie, la sanzione espulsiva era stata irrogata a seguito di contestazione disciplinare relativa a tre episodi:
- l'avere, in una conversazione via chat con una collega, criticato e denigrato i responsabili dell'impresa;
- non aver denunciato l'aggressione con lesioni subita da una guardia giurata durante il servizio;
- l'avere omesso per cinque mesi di segnalare alla Questura di Udine i turni di servizio del personale, come imposto da precise direttive.
Contestazioni, queste, che secondo i giudici di merito erano prive di rilievo disciplinare o comunque di minima rilevanza, tali, in ogni caso, da non giustificare il comminato recesso.
Circa la tutela applicabile, la Corte d'appello aveva fatto riferimento alle previsioni del contratto collettivo relativo al caso concreto (ossia il CCNL per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata e, in particolare, l'art. 101 del medesimo) ed avevano conseguentemente escluso di poter reintegrare il lavoratore.
Cassazione: criteri per individuare la tutela applicabile
Nell'accogliere le ragioni del ricorrente, gli Ermellini hanno in primo luogo precisato, mediante ampia disamina, quali siano i criteri per individuare la tutela concretamente applicabile al licenziamento ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, come novellato dalla richiamata Legge n. 92/2012.
La Corte, in proposito, ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità affermatosi a partire dalla sentenza n. 12365/2019, secondo cui "solo ove il fatto contestato ed accertato sia espressamente contemplato da una previsione di fonte negoziale vincolante per il datore ...che tipizzi la condotta del lavoratore come punibile con sanzione conservativa, il licenziamento sarà non solo illegittimo ma anche meritevole della tutela reintegratoria prevista dal comma 4 dell'art. 18 novellato...".
Difatti, l'accesso alla tutela reale è, per effetto delle ultime modifiche, subordinato ad una valutazione di proporzionalità fra sanzione conservativa e fatto in addebito, tipizzata dalla contrattazione collettiva.
Si è ribadito, in tale contesto, che in tutti i casi in cui il CCNL rimetta al giudice la valutazione dell'esistenza di un simile rapporto di proporzione, al lavoratore spetti la sola tutela indennitaria, escludendosi "che in tale disciplina sia ravvisabile una disparità di trattamento, connessa alla tipizzazione o meno operata dalle parti collettive delle condotte di rilievo disciplinare, evidenziandosi che si tratterebbe piuttosto dell'espressione di una libera scelta del legislatore, fondata sulla valorizzazione dell'autonomia collettiva in materia".
Clausole CCNL generali o elastiche, reintegra?
Rispetto a tali assunti, la Cassazione ha comunque ritenuto necessario un chiarimento: al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18 commi 4 e 5 "è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l'illecito con sanzione conservativa anche laddove tale previsione sia espressa attraverso clausole generali o elastiche".
Questa operazione di interpretazione e sussunzione - si legge nella sentenza - "non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo."
Nel caso esaminato, la Corte di appello aveva ritenuto che fosse difficile "ricondurre il caso in oggetto (di omessa denunzia di un fatto di servizio e di omessa trasmissione di alcuni documenti all'autorità locale di polizia) a dette ipotesi formulate in modo assai generico".
In questo modo - ha concluso la Cassazione - si era sottratta al doveroso compito di verificare se le condotte contestate al lavoratore potessero o meno configurare quella lieve irregolarità nell'adempimento che l'art. 101 del CCNL citato puniva con sanzioni conservative e, se del caso, applicare la tutela prevista dal comma 4 dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
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