Licenziamento disciplinare della lavoratrice in gravidanza solo per colpa grave

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Licenziamento disciplinare della lavoratrice in gravidanza solo per colpa grave

Il divieto di licenziamento della lavoratrice madre nel periodo protetto non si applica nel caso di colpa grave della dipendente.

La colpa grave, dal punto di vista soggettivo, configura un'ipotesi di colpa qualificata e, dal punto di vista oggettivo, ricomprende situazioni più complesse rispetto ai comuni schemi previsti dal codice e dalla contrattazione collettiva.

Va escluso, in ogni caso, che nell'eventuale abuso del processo instaurato contro il datore di lavoro possa ravvisarsi una colpa grave addebitabile alla lavoratrice, idonea a legittimare la risoluzione del rapporto di lavoro.

Licenziamento disciplinare per abuso del processo, legittimo?

Lo ha puntualizzato la Corte di cassazione con ordinanza n. 35617 del 20 dicembre 2023, rispetto ad una vicenda in cui era stata chiamata a pronunciarsi sul licenziamento disciplinare comminato ad una lavoratrice in gravidanza.

Il recesso, in particolare, era stato intimato a seguito della contestazione di avere depositato, contro il datore di lavoro, un ricorso per decreto ingiuntivo basato su false affermazioni.

Il Tribunale, nel definire il giudizio di opposizione, aveva revocato il decreto ingiuntivo in oggetto per insussistenza del credito ed aveva condannato la lavoratrice per abuso del processo, ritenendo che la stessa avesse agito per colpa nonostante la manifesta infondatezza della pretesa creditoria.

A seguito di tale decisione, il datore aveva disposto il recesso per giusta causa, recesso tuttavia impugnato dalla dipendente davanti al giudice del lavoro.

Nella predetta sede, il licenziamento era stato dichiarato nullo, con reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro.

La Corte d'appello aveva sostanzialmente confermato la pronuncia di primo grado, ritenendo la sanzione espulsiva comminata inadeguata, atteso che non era ravvisabile una colpa grave addebitabile alla lavoratrice, per la quale operava la tutela della maternità ai sensi del D. Lgs. n. 151/2001.

Tutela rafforzata lavoratrice madre: recesso solo con colpa grave

Conclusioni, queste, a cui ha aderito anche il Collegio di legittimità, secondo cui la Corte di merito aveva correttamente inquadrato la vicenda nell'ambito applicativo dell'art. 54 D. Lgs. n. 151/2001, operando, contestualmente, un giudizio di inadeguatezza della sanzione espulsiva.

Era stato correttamente svolto, nella fattispecie, un accertamento sia sulla giusta causa, sia sulla colpa grave, sia, infine, sulla adeguatezza e proporzionalità della sanzione.

L'accertamento della responsabilità ex art. 96 c.p.c. - hanno ricordato gli Ermellini - discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta.

Diversamente, la colpa grave da parte della lavoratrice madre - eccezione al divieto di potere licenziare le dipendenti dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno del bambino - configura un'ipotesi di colpa più qualificata dal punto di vista soggettivo, in ragione delle specifiche condizioni psico - fisiche in cui versa la donna madre.

Tale ipotesi comprende, dal punto di vista oggettivo, situazioni più complesse rispetto ai comuni schemi previsti dal codice e dalla contrattazione collettiva come giusta causa di licenziamento.

Per colpa grave della lavoratrice, in altri termini, non è sufficiente accertare la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento.

E' necessario, invero, verificare  - con onere probatorio a carico del datore di lavoro - se sussista la colpa specificamente prevista dall’articolo 54, numero 3, lettera a) del D. Lgs. n. 151/2001 e diversa, per l'indicato connotato di gravità, da quella prevista dalla legge o dalla disciplina collettiva per generici casi di infrazione o di inadempimento sanzionati con la risoluzione del rapporto.

Colpa grave, accertamento

Questa verifica deve essere eseguita tenendo conto del comportamento complessivo della lavoratrice, in relazione alle sue peculiari condizioni psicofisiche legate allo stato di gestazione, condizioni che possono assumere rilievo ai fini dell'esclusione della gravità del comportamento sanzionato solo in quanto abbiano operato come fattori causali o concausali dello stesso.

L'accertamento e la conseguente valutazione, in concreto, della colpa grave, rientrano nell'accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile, in sede di legittimità, se sorretto, come nella specie, da motivazione congrua e immune da vizi.

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