Liberi professionisti e co.co.co, indennità Covid senza ritenute fiscali
Pubblicato il 04 febbraio 2021
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Le somme percepite eccezionalmente dai liberi professionisti e dai collaboratori coordinati e continuativi, a titolo di indennità per fronteggiare gli effetti negativi legati all'emergenza Covid-19, non sono imponibili ai fini di imposte dirette e Irap.
Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 84 del 3 febbraio, con la quale è stato precisato l'ambito di applicazione dell'articolo 10-bis del Dl 137/2020 (decreto Ristori).
Relativamente a tali contributi una tantum, una Regione chiede se rilevino fiscalmente ai fini Irpef nei confronti dei beneficiari e, conseguentemente, siano da assoggettare a ritenuta a titolo di acconto a fini Irpef.
Si precisa nell’interpello che le suddette somme sono state erogate dall’ente territoriale:
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ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva, iscritti all'albo professionale ed alla relativa Cassa previdenziale privata, o in assenza di quest’ultima alla gestione separata Inps, che hanno iniziato l’attività professionale antecedentemente al 1° febbraio 2020 e hanno il domicilio fiscale in quella regione;
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ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con iscrizione alla gestione separata Inps e che alla data del 1° febbraio 2020 siano attivi e residenti nella regione.
Indennità Covid-19 non imponibili ai fini di imposte dirette e Irap
L’Agenzia ricorda come il decreto Ristori, convertito in Legge n. 176/2020, all’articolo 10 disponga che: “I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
E’ evidente come il legislatore abbia voluto riconoscere ai contributi di “qualsiasi natura” erogati in via eccezionale, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, e da “chiunque percepiti” oltre che "indipendentemente dalle modalità di fruizione", la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell'aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall'emergenza epidemiologica da Covid- 19.
Nessun dubbio era sorto in riferimento all’applicabilità della suddetta disposizione ai liberi professionisti, mentre qualche criticità si è manifestata con riferimento ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
L’Agenzia, nella risposta n. 84/E/2021, ha voluto, quindi, precisare proprio con riferimento ai titolari di rapporti di collaborazione, che tale tipologia contrattuale, dal punto di vista fiscale, genera reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR, fatta salva l’ipotesi in cui la collaborazione rientri nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente. In tale ultima ipotesi, il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa produce reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR e, pertanto, potrà beneficiare del regime di esenzione.
Con riferimento al caso di specie, infatti, l’Avviso regionale che autorizza l’erogazione del contributo straordinario ribadisce la finalità di sostenere il lavoro autonomo in questa fase di emergenza, massimizzando gli effetti sul territorio regionale delle misure già adottate dal Governo nazionale in questo periodo.
Pertanto, in applicazione dell’articolo 10 del Dl Ristori, l’Agenzia ritiene che il bonus economico erogato dalla Regione ai liberi professionisti titolari di partita IVA e ai co.co.co con reddito di lavoro autonomo non rileva ai fini dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e, conseguentemente, non è soggetto a ritenuta alla fonte da parte della Regione al momento dell'erogazione.
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