L’etichetta deve essere chiara sulla provenienza

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La Corte di cassazione, Terza sezione penale, con la sentenza 19093 del 3 maggio 2013, ha confermato, nell’ambito di un’indagine per frode in commercio, l’ordinanza di sequestro di diverse confezioni sotto vuoto di pistacchi sulla cui etichetta era indicata la dicitura “sfiziosità siciliane” quando in basso, in caratteri molto piccoli era precisata una generica provenienza dall’area del Mediterraneo.

 Secondo la Suprema corte, l’etichetta di specie era idonea a produrre l’equivoco sull’origine dei prodotto in considerazione delle modalità correnti nella scelta e nell’acquisto del prodotto medesimo “da parte del consumatore medio che potrebbe non essere a conoscenza di normative specifiche”.

Ed infatti – precisa la Corte - “l’obbligo di non ingannevolezza sulla zona di origine del prodotto” assolve, altresì, all’obbligo di una corretta informazione per il consumatore.
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