L’esonero dall’Irap per l’attività ausiliaria lascia aperti alcuni dubbi sul comportamento da tenere

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La circolare n. 28/E/2010 ha fornito importanti chiarimenti riguardanti l’assoggettabilità all’Irap di agenti di commercio e promotori finanziari.

Nello specifico, con il recente documento di prassi è stata superata la posizione di chiusura adottata in precedenza e sulla scia di quattro sentenze depositate dalle sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenze n. 12108, 12109, 12110 e 12111), l’agenzia delle Entrate ha tenuto a ribadire che anche in presenza di un’attività professionale produttiva di reddito d’impresa, vi può essere carenza del requisito dell’autonoma organizzazione, che è indispensabile per l’applicazione del tributo.

In tali circostanze, dunque, gli ausiliari del commercio o i promotori finanziari si considerano esonerati dal versamento del tributo regionale.

Secondo quanto evidenziato dalla Circolare 28/E, anche per questi soggetti andrà valutata caso per caso l’esistenza di autonoma organizzazione.

L’Agenzia, in questo modo, si allinea con gli orientamenti della Corte di Cassazione, assimilando la posizione di agenti di commercio e promotori finanziari a quanto disposto in precedenza in materia di lavoro autonomo.

Il problema che si pone a questo punto, però, riguarda tutti quei contribuenti che hanno deciso di ritenersi esclusi dal versamento del tributo a partire dal periodo d’imposta 2009 e che – per tale ragione – dovrebbero recuperare gli acconti versati in corso d’anno.

Si potrebbe pensare di procedere in due modi:

- teoricamente, si potrebbe ipotizzare di compilare la dichiarazione indicando solo gli acconti ed evidenziando il credito da utilizzare in compensazione. Il tutto però porterebbe a delle serie difficoltà nel superare senza problemi i programmi di controllo. E per far ciò, in passato, si inviavano lettere all’agenzia delle Entrate per richiedere il cambio del codice tributo, con reazioni per il più delle volte negative (diniego) da parte degli uffici;

- non potendo indicare le somme nel quadro RX di Unico, altra soluzione prospettabile sembrerebbe quella di presentare l’istanza di rimborso. Anche questa soluzione potrebbe risultare eccessiva dato che si andrebbe in tal modo a richiedere il recupero di somme non di pertinenza dell’Erario.

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 5 – Nei casi ancora dubbi resta l’istanza di rimborso

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