Lesivo delle competenze regionali il principio incondizionato di liberalizzazione economica

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Al vaglio della Corte costituzionale è stata posta la questione avente ad oggetto la legittimità dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, il quale, al primo periodo, dispone che siano soppresse - al 30 settembre 2012 - le “normative statali incompatibili” con il principio della liberalizzazione delle attività economiche, stabilito al comma 1, secondo il quale ciò che non risulta espressamente vietato risulta lecito.

La sentenza n. 200 del 20 luglio 2012 boccia la disposizione in parola, ritenendola costituzionalmente illegittima, in quanto non contiene prescrizioni di carattere specifico e puntuale ma dispone la soppressione generalizzata di normative statali, apparendo una norma indeterminata e potenzialmente invasiva delle competenze legislative regionali.

Infatti il principio, se posto in essere, produce sicuramente effetti anche nella sfera regionale, in quanto vi sono normative statali che interessano direttamente o indirettamente materie di competenza regionale.

In definitiva, “l’art. 3, comma 3, appare viziato sotto il profilo della ragionevolezza, determinando una violazione che si ripercuote sull’autonomia legislativa regionale garantita dall’art. 117 Cost., perché, anziché favorire la tutela della concorrenza, finisce per ostacolarla, ingenerando grave incertezza fra i legislatori regionali e fra gli operatori economici”.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 25 - No alla liberalizzazione delle attività con disposizioni calate dall’alto - Oliveri

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