L’esecuzione del mandato d’arresto europeo non può essere subordinata alla revisione del processo in contumacia

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Nel pronunciarsi nell’ambito della controversia relativa all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità italiane per l’esecuzione della sentenza di condanna ad una pena detentiva irrogata in contumacia nei confronti di un cittadino italiano, la Corte di Giustizia europea – causa C-399/11, sentenza del 2 febbraio 2013 – ha evidenziato come, ai sensi della normativa comunitaria, la consegna di un condannato non possa essere subordinata alla revisione di un processo condotto in contumacia.

Ed infatti, – precisano i giudici europei - l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso di impedire “che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nei casi indicati dalla medesima disposizione, subordini l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena alla condizione che la sentenza di condanna pronunciata in absentia possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente”.
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