L'emissione di false fatture è punita solo se mossa da finalità fiscale

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Con sentenza n. 17525 depositata lo scorso 7 maggio, la Cassazione, Terza sezione penale, ha spiegato che perché possa configurarsi il delitto tributario di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti deve sempre sussistere la finalità dell'evasione fiscale.

E' stata quindi esclusa la contestabilità di tale reato nei confronti di un odontoiatra che aveva emesso, a proprio nome, delle fatture per interventi effettuati, in realtà, da un altro soggetto che non era abilitato alla professione.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, nel caso esaminato l'unico fine dell'emissione delle dette fatture - per come emerso dagli atti - era stato esclusivamente quello di consentire l'abusivo esercizio della professione ad altro soggetto; non vi era alcun dolo di evasione né vi era stata alcuna evasione d'imposta da parte dell'odontoiatra.

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