Legittimo fotografare il rivale

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La sesta sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 40577 del 2008, ha rigettato il ricorso presentato da un uomo contro la condanna impartitagli in doppio grado per furto, lesioni personali aggravate, ingiurie ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto, a detta dello stesso, i giudici di merito avevano ignorato che prima di compiere l'aggressione era stato provocato attraverso un'interferenza illecita alla propria privacy. Il ricorrente, in particolare, era stato fotografato, nel suo cortile, mentre usciva insieme ad una donna, dal marito di quest'ultima. Secondo i giudici di legittimità, tuttavia, il ricorrente non poteva accampare alcuna pretesa di riservatezza in quanto l'azione si era svolta in un luogo – il cortile della sua casa - che, benché privato, era liberamente osservabile dagli estranei anche senza il ricorso “a particolari accorgimenti”.
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