Legittime le POER delle Agenzie fiscali. Sono incarichi temporanei

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Legittime le POER delle Agenzie fiscali. Sono incarichi temporanei

Le POER (Posizioni organizzative di elevata responsabilità), istituite nelle Agenzie fiscali, non violano le norme costituzionali in quanto non comportano l’attribuzione di un nuovo status trattandosi di incarichi per loro natura temporanei.

Questo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 164 depositata il 24 luglio 2020 ritenendo non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 93, lettere a), b), c) e d), e) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione, dal TAR per il Lazio.

Secondo il rimettente le POER istituite dalla legge suddetta concretizzano una vera e propria funzione e/o fascia superiore, per la quale non sarebbe previsto il superamento di un concorso pubblico.

Le POER – anche se riservate, previa selezione, a funzionari della terza area in possesso di cinque anni di anzianità - attribuirebbero anche una “responsabilità dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane”.

Quindi sarebbero poteri non rientranti in quelli contemplati dalla terza area ma più attinenti alla qualifica dirigenziale.

POER: sono incarichi temporanei

Non condivide tale impostazione la Corte costituzionale che rappresenta come le POER sono state qualificate dall’art. 1, comma 93, lettera a), come “incarichi”, nel senso in cui tale istituto è utilizzato sia a proposito della dirigenza che dei funzionari.

Dunque, tali posizioni organizzative non sono altro che affidamento di semplici incarichi e, al termine, i destinatari riprendono l’esercizio delle funzioni che sono proprie della loro area di appartenenza.

Pertanto, in tale fattispecie non rientra la giurisprudenza della Consulta circa l’obbligo del pubblico concorso.

In conclusione, le posizioni in discorso non sono assimilabili a posizioni dirigenziali né rientrano nell’area intermedia tra la dirigenza e la terza area, essendo incarichi di natura temporanea.

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