Legittimazione definitiva per i contratti di cessione delle volumetrie
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 24 agosto 2011
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L’articolo 5, comma 3, del Decreto Sviluppo (n. 70 del 2011) ha reso legittima, sotto il profilo civilistico, la cessione delle cosiddette cubature o volumetrie, sancendo, in particolare, la trascrivibilità, nei registri immobiliari, dei contratti che trasferiscono questi diritti edificatori “comunque denominati nelle normative regionali e nei conseguenti strumenti di pianificazione territoriale, nonché nelle convenzioni urbanistiche a essi relative”.
La pianificazione urbanistica potrà quindi essere concretamente impostata sul principio della cosiddetta "perequazione”, ai sensi della quale si ha il conferimento, ad ogni metro quadrato di territorio comunale, senza distinzioni, di un indice volumetrico standard liberamente cedibile da parte del proprietario del fondo destinato a non essere edificato in favore del proprietario con permesso di costruire.
Dal punto di vista fiscale, si pone la questione del regime applicabile a tale tipo di contratti. Sembra percorribile l’interpretazione secondo cui la cessione dei diritti volumetrici vada equiparata a quella di area edificabile.
- Il Sole24Ore – Norme e Tributi, p. 27 - Assimilazione alle aree edificabili – A.Bu.,E.L.G. - www.mef.gov.it
- Il Sole24Ore – Norme e Tributi, p. 27 - I volumi edificatori saranno ipotecabili– A.Bu.,E.L.G. - www.mef.gov.it
- Il Sole24Ore – Norme e Tributi, p. 27 - Cubatura in libera vendita – Busani, Lucchini Guastella - www.mef.gov.it
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