Nuova Sabatini. Dal 2022 erogazione in più quote: istruzioni dal MiSE

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Nuova Sabatini. Dal 2022 erogazione in più quote: istruzioni dal MiSE

In virtù delle novità inserite con la Legge di bilancio 2022 - articolo 1, comma 48 – il ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la circolare n. 696 del 17 marzo 2022, che rivede la precedente del 15 febbraio 2017, n. 14036, fornendo nuove istruzioni operative in merito al contributo denominato “Nuova Sabatini” (DL n. 69/2013).

Infatti, la L. n. 234/2021 ha ripristinato l’erogazione del contributo in più quote per le domande presentate dalle imprese a banche e intermediari finanziari dal 1° gennaio 2022, eccetto che per le domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, per le quali permane la dazione in unica soluzione.

La circolare informa anche sull’entità delle nuove risorse: la misura viene integrata con 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, con 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e con 60 milioni di euro per il 2027.

Si ricorda che l’erogazione del contributo si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento.

Novità per la Nuova Sabatini

Il documento del MiSE fornisce un riepilogo delle domande presentate che saranno oggetto di contributo in unica soluzione:

  • dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
  • dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato non sia superiore a 100.000 euro (ai sensi del decreto Crescita);
  • dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato non sia superiore a 200.000 euro (ai sensi del Decreto Semplificazioni);
  • dal 1° gennaio 2022, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato non sia superiore a 200.000 euro.

Si ricorda che le Pmi devono completare l’investimento entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione. A tali fini, il riferimento è la data dell’ultimo titolo di spesa relativo all’investimento

L’impresa, dopo aver inserito nella piattaforma telematica la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento, dovrà generare il modulo DUI da inoltrare al ministero entro sessanta giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre sessanta giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento, pena la revoca del contributo concesso.

Successivamente, il richiedente è tenuto a compilare, sempre attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, la richiesta unica di erogazione e, al termine di tale fase, sarà possibile generare il modulo Ru, in conformità allo schema allegato, che, dopo l’apposizione della firma del legale rappresentante, dovrà essere trasmesso al MiSE non oltre centoventi giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento e previo pagamento a saldo da parte della beneficiaria dei beni oggetto dell’investimento. Il mancato rispetto di tale termine determina la revoca dell’agevolazione.

La circolare n. 696/2022 fa presente che, a partire dalla data della stessa, per le richieste di erogazione della prima quota o della quota unica di contributo concesso a fronte della realizzazione di investimenti 4.0, nel caso in cui gli stessi riguardino l’acquisto o l’acquisizione in leasing di beni materiali previsti nella prima sezione dell’allegato 6/A, le imprese non devono più trasmettere l’apposito allegato relativo alla dichiarazione di interconnessione e integrazione dei beni agevolati (il riferimento è al vecchio allegato 8); infatti, l’attestazione delle caratteristiche dei beni può avvenire direttamente nel modulo RU.

Allegati

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