Legge europea 2018. Ridotti i limiti all’attività di mediatore

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Legge europea 2018. Ridotti i limiti all’attività di mediatore

La legge europea 2018 (n. 37 del 3 maggio 2019) ha modificato la normativa esistente relativa all’incompatibilità dell’attività di agente di affari in mediazione. Il MiSE, con circolare n. 3719/C del 10 maggio 2019, illustra le modifiche apportate, in risposta alla procedura d’infrazione 2018/2175 della Commissione europea.

Procedura d’infrazione: limiti all’attività di mediatore

Nella procedura d’infrazione citata la CE ha sostenuto che l'art. 5, comma 3, della L. 39/1989, pone forti limiti alle attività dell’agente di mediazione, posto che l’articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE e articolo 49, TFUE, stabiliscono che qualsiasi restrizione dell'accesso a una professione o, più in generale, a un'attività di prestazione di servizi deve rispettare il principio di proporzionalità.

Nello specifico, a detta della Commissione europea, l’articolo sotto osservazione sembra ostacolare gli agenti immobiliari ad esercitare qualunque altra attività diversa dall'intermediazione immobiliare. La norma, quindi, impedirebbe di sviluppare modelli commerciali innovativi e flessibili e limiterebbe la capacità degli agenti immobiliari di offrire servizi adattati alle necessità dei loro clienti.

Legge europea 2018: ridotte le limitazioni all’attività

L’articolo 2 della legge europea – sulla incompatibilità dell’attività mediatizia, di cui all’art. 5, comma 3, L. n. 39/1989 - prevede limiti all’attività solo nei seguenti casi:

  • di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione;
  • di attività svolta in qualità di dipendente (a esclusione delle imprese di mediazione) di ente pubblico o privato o di istituto bancario, finanziario o assicurativo;
  • di esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione;
  • di situazioni di conflitto di interessi.

Istruzioni alle Camere di commercio

Vista l’imminente entrata in vigore della modifica, più favorevole agli agenti di affari in mediazione, ed in particolare ai mediatori immobiliari, la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3719/C del 2019, afferma che la novità è applicabile sia a coloro che si iscrivono nel Registro Imprese dopo l’entrata in vigore della norma sia a coloro che, in base alla disciplina previgente, sono in situazioni di incompatibilità.

Pertanto, le Camere di commercio non devono procedere alla cancellazione di coloro che si trovano in condizione di incompatibilità, prorogando l’eventuale contestazione della situazione di irregolarità, così da permettere l’entrata in vigore della nuova norma.

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