Legge di bilancio Ace ridotta

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Legge di bilancio Ace ridotta

L'approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2017 vede confermata la penalizzazione dell'Ace (Aiuto alla crescita economica) per i soggetti Irpef.

Novità legge di bilancio 2017

All'articolo 1, comma 550, lettera e, della Legge è, infatti, disposta una limitazione della portata dell'Aiuto alla crescita economica per i soggetti Irpef in relazione proprio al calcolo di tale agevolazione, già a partire dal periodo d'imposta 2016, stabilendo che si rendono applicabili le stesse regole previste per i soggetti Ires.

Pertanto, ne consegue che il tasso di rendimento nozionale - fissato nella misura del 4,75% per il periodo d'imposta 2016 - non è più applicato sull'intero patrimonio netto alla fine del periodo d'imposta, ma sulla differenza tra incrementi e decrementi patrimoniali.

Nello specifico, con la nuova Legge di Bilancio, l'agevolazione Ace cambia principalmente in tre punti:

- a decorrere dal 2017 è prevista la riduzione del coefficiente da applicare alla base Ace dall’attuale 4,75% al 2,3% (la riduzione del tasso di rendimento nozionale è stata fissata nella misura del 2,3% per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2017 e nella misura del 2,7% a partire dall’esercizio 2018 in avanti).

- già dall’esercizio 2016 cambiano le regole di calcolo della base Ace per le imprese individuali e le società di persone, assimilandole a quelle delle società di capitali.

- vi è una sterilizzazione della base Ace per l’importo dell’incremento delle consistenze di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni, rispetto a quanto risultante dal bilancio al 31 dicembre 2010. Anche questa novità, che non riguarda le banche e le imprese di assicurazione, ha una decorrenza retroattiva dall’esercizio 2016.

Conseguenze

A seguito di tali modifiche, dunque, dall’ottavo periodo d’imposta (2018) l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è pari al 2,7% (al posto della vigente previsione secondo la quale dal settimo periodo di imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto ministeriale).

Inoltre, l'altra modifica apportata dalla Manovra per il 2017, stabilendo che si rendono applicabili alle imprese individuali e alle società di persone le medesime regole previste per i soggetti Ires, comporta la conseguenza che il tasso di rendimento nozionale (stabilito nella misura del 4,75% per il periodo d'imposta 2016) non è più applicato sull'intero patrimonio netto alla fine del periodo d'imposta, ma sulla differenza tra incrementi e decrementi patrimoniali.

La Legge di Bilancio 2017 contiene una sorta di norma transitoria per il periodo d'imposta 2016, che “facilita” il conteggio dell'agevolazione per i soggetti Irpef, poiché evita a tali soggetti di dover ricostruire tutte le movimentazioni intervenute tra il 31 dicembre 2010 (che costituisce il patrimonio netto di partenza per i soggetti Ires) e il 31 dicembre 2015, poiché la differenza positiva tra le due entità costituisce per presunzione normativa il primo incremento agevolabile, cui sommare quelli intervenuti successivamente a partire dal periodo d'imposta 2016.

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