Legge di Bilancio 2024. Nel decreto anticipi novità per pensioni e contratti

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Legge di Bilancio 2024. Nel decreto anticipi novità per pensioni e contratti

Il Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2023 ha varato, congiuntamente al disegno di legge di Bilancio 2024, un decreto-legge recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Il decreto, denominato decreto anticipi, contiene le seguenti novità in materia di lavoro e pensioni e si appresta ora ad essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Analizziamo di seguito le novità in arrivo

Anticipo del conguaglio di perequazione nell’anno 2023

In via eccezionale si dispone l’anticipo, al 1° novembre 2023, del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022.

La disposizione è finalizzata a contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle pensioni.

Come funziona la perequazione delle pensioni?

Si ricorda che per “perequazione automatica” si intende la rivalutazione dell'assegno pensionistico legata all'inflazione e finalizzata alla protezione del potere d'acquisto della pensione.

La perequazione automatica si applica sia sulle pensioni dirette, come ad esempio la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata, sia sulle pensioni indirette, come ad esempio la pensione ai superstiti.

L’adeguamento all'aumento del costo della vita, determinato dall'ISTAT sulla scorta dell’indice FOI, si opera a gennaio di ciascun anno in base all'indice provvisorio relativo all'anno precedente, salvo successivo conguaglio, effettuato a gennaio dell'anno successivo, in base all'indice definitivo.

Spetta a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20 novembre di ciascun anno, la determinazione delle percentuali di rivalutazione da applicare agli importi pensionistici dal mese di gennaio dell'anno successivo (articolo 24, comma 5, legge n. 41/1986).
L’ultimo decreto è del 10 novembre 2022 e ha disposto un adeguamento del +7,3% delle pensioni a partire dal 1° gennaio 2023.

La legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022, articolo 1, commi 309 e 310), per la perequazione automatica da applicarsi nel biennio 2023-2024, ha stabilito che la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici si applichi nella misura del:

  • 100% per trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
  • 85% per i trattamenti pensionistici di importo da 4 a 5 volte il trattamento minimo INPS;
  • 53% per i trattamenti pensionistici da 5 a 6 volte il trattamento minimo INPS;
  • 47% per i trattamenti pensionistici da 6 a 8 volte il trattamento minimo INPS;
  • 37% per i trattamenti pensionistici da 8 a 10 volte il trattamento minimo INPS;
  • 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS.

L’INPS (circolare n. 20 del 10 febbraio 2023) ha applicato la rivalutazione piena (del 100%) e pari al 7,3%. per i trattamenti fino a 4 volte il minimo a partire dal 1° gennaio 2023.

Dal 1°marzo 2023 sono stati rivalutati anche i trattamenti pensionistici superiori a 4 volte il trattamento minimo nelle percentuali indicate.

In aggiunta alla perequazione automatica, la legge di Bilancio 2023 ha previsto, in via eccezionale per le mensilità relative agli anni 2023 e 2024, un incremento transitorio dei trattamenti di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (pari, per il 2023, a 563,74 euro mensili).

Tale incremento è pari a:

  • 1,5 punti percentuali per l'anno 2023,
  • 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni,
  • a 2,7 punti per l'anno 2024.

L’INPS ha fornito le istruzioni con la circolare n. 35 del 3 aprile 2023.

La legge di Bilancio 2024 conferma l’impianto descritto.

Altre novità del decreto anticipi

Campagna reddituale

Il decreto anticipi prevede inoltre che il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale dei pensionati relative al periodo d’imposta 2021 e alle verifiche reddituali del personale degli enti di ricerca relative al periodo di imposta 2020 venga avviato entro il 31 dicembre 2024.

Anticipo rinnovo contratti pubblici

Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, per il mese di dicembre 2023, si dispone l’incremento, a valere sull’anno 2024, dell’indennità di vacanza contrattuale, salva l’effettuazione di eventuali successivi conguagli.

Fondo nazionale delle politiche sociali

È incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2023 la dotazione del fondo nazionale per le politiche sociali.

Regolarizzazione adempimenti contributivi della PA

Si prevede che la corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali consenta di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, da parte delle amministrazioni pubbliche per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l’INPS.

Lavoratori a tempo parziale ciclico

Da ultimo è opportuno segnalare che, secondo la bozza circolante del decreto legge in parola, sarebbe riconosciuta un’indennità una tantum pari a 550 euro per l’anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico.

L’indennità erogata dall’INPS non concorrerebbe alla formazione del reddito.

Della misura in parola però non vi è traccia nel comunicato stampa ufficiale del Consiglio dei Ministri. Al riguardo si attende pertanto l’ufficialità delle disposizioni con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto

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