Legge di bilancio 2023. Definizione agevolata quater, tutte le novità

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Legge di bilancio 2023. Definizione agevolata quater, tutte le novità

La “Legge di Bilancio 2023” (Legge n. 197/2022), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, ha stabilito importanti novità in materia di riscossione.

In particolare, due erano le norme attese dai contribuenti e su cui vi era tutta l’attenzione puntata:

  1. lo “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
  2. la “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”.

Vediamo quali sono i punti salienti della nuova Definizione agevolata, anche ribattezzata con il nome di Rottamazione quater.

La relazione tecnica della Legge di bilancio 2023 stima che sarà previsto un incasso di oltre 12 miliardi di euro da questa versione della rottamazione: risultato questo superiore rispetto a quello delle precedenti versioni.

Definizione agevolata quater, la conferma nella Legge di bilancio 2023

La disciplina della definizione agevolata è regolamentata dall’articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022, che appunto introduce una nuova “Definizione agevolata” per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.

NOTA BENE: La Rottamazione quater ricomprende tutte le partite trasmesse all’Agente della riscossione fino al 30 giugno 2022, con la possibilità di adesione anche da parte dei soggetti decaduti dalle precedenti edizioni della rottamazione, i quali avranno una seconda chance a condizioni più vantaggiose.

In pratica, è riconosciuta la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio.

Si potrà, infatti, procedere allo stralcio degli interessi, sanzioni e aggio, cosicchè il contribuente avrà la facoltà di pagare i propri debiti versando solo una parte del valore delle cartelle esattoriali.

ATTENZIONE: Le disposizioni normative prevedono a carico del contribuente il pagamento dell’importo dovuto a titolo di somme di capitale, diritti di notifica degli atti e le spese dovute per l’avvio di procedure esecutive.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la nuova “Definizione” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

Legge di bilancio 2023, come aderire alla Rottamazione quater

Per aderire alla “Definizione agevolata”, il contribuente debitore deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2023, anche se, risulta decaduto dai benefici di altre definizioni agevolate.

Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della Legge n. 197/2022, l’Ente impositore renderà operative le modalità di applicazione della Rottamazione delle cartelle esattoriali.

Definizione agevolata quater, come pagare le somme dovute

Il debitore che aderisce alla misura può procedere al pagamento delle somme dovute, attraverso le seguenti modalità:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

NOTA BENE: Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

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