Ddl di bilancio 2020. Le misure in materia di Giustizia
Pubblicato il 31 ottobre 2019
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Tra le novità contenute nel disegno di Legge di Bilancio 2020 sono ricomprese anche misure in materia di giustizia.
Si tratta:
- della disposizione che autorizza l’assunzione di magistrati vincitori di concorsi;
- di disposizioni in materia di personale dell’amministrazione della giustizia;
- di una norma in tema di tesoreria delle spese dei processi civili;
- della disciplina sul trattamento tributario delle somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Assunzione di giudici vincitori di concorso
Rispetto all’assunzione in servizio di magistrati, viene sancita l’autorizzazione, per l’anno 2020, ad assumere magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente.
A tal fine, il disegno di legge di bilancio prevede lo stanziamento, per il 2020, di fondi per quasi 14 milioni di euro. Per gli anni successivi, fino al 2029, si prevede lo stanziamento di ulteriori somme, sempre maggiori di anno in anno, fino a raggiungere circa 25,6 milioni di euro a decorrere dal 2029.
Amministrazione della Giustizia
In ordine al personale della Giustizia, settore minorile, il disegno di legge introduce una disposizione attuativa dell’articolo 1, comma 311, della precedente legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) che aveva incrementato la dotazione organica della carriera penitenziaria del dipartimento per la giustizia minorile di sette posizioni di livello dirigenziale non generale: si prevede, in particolare, che le modalità e i criteri per le assunzioni dei nuovi dirigenti vengano determinati con decreto del ministro della Giustizia.
Edilizia penitenziaria ed esecuzione penale
A seguire, viene disposto lo slittamento, fino al 31 dicembre 2022 (al posto del 31 dicembre 2020), del termine per consentire le attività di progettazione ed esecuzione di ristrutturazioni, manutenzioni degli edifici carcerari e realizzazione di nuovi edifici, compresi alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, per l'aumento della capienza delle strutture esistenti, nonché per l'individuazione di immobili pubblici da convertire in strutture carcerarie, per come indicato dall'articolo 7, comma 1, del Decreto-legge n. 135/2018 “Al fine di far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento delle strutture carcerarie e per consentire una più celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso…”.
Il 31 dicembre 2020 è invece il nuovo termine entro cui viene consentito lo svolgimento delle funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna da parte dei funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario, in attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna (a modifica dell’articolo 3, comma 1-bis, del Decreto-legge n. 146/2013 che, allo stato, prevedeva come scadenza il 31 dicembre 2019).
Sul fronte tesoreria dei processi civili, il Ddl sancisce la decorrenza, dal 1° gennaio 2020, del regime di gestioni separate del “Fondo unico giustizia” per le somme giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio.
Somme da sentenze Cedu: non tassabili con clausola di esenzione
Per finire, il disegno di legge si occupa del trattamento tributario delle somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Cedu: si prevede, così, che sulle somme corrisposte in esecuzione di tali sentenze, regolamenti amichevoli e dichiarazioni unilaterali, non siano dovute imposte qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale.
Di conseguenza - viene espressamente sancito - l’articolo 88, comma 3, lettera a), del DPR n. 917/1986 va interpretato nel senso che tali somme non sono considerate indennità tassabili.
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