Legge di Bilancio 2017: le novità di lavoro (1^ parte)
Pubblicato il 22 dicembre 2016
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Il presente contributo analizza alcune delle novità in materia di lavoro presenti nella legge di Bilancio 2017 e, più nello specifico, le novità in materia di finanziamenti agevolati alle cooperative, premio di produttività, welfare aziendale, contributo per il licenziamento, aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione Separata INPS, APE, APE sociale ed APE aziendale, nonché quattordicesima ai pensionati. |
Con il presente contributo si analizzano le novità di lavoro presenti nella legge di Bilancio 2017.
Società cooperative
Al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di nuove imprese e la conseguente crescita dei livelli di occupazione, al Fondo per la crescita sostenibile, sono assegnati 5 milioni di euro per l’anno 2017 e 5 milioni di euro per l’anno 2018, destinati all’erogazione di finanziamenti agevolati a società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e al consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.
Premio di produttività
La legge amplia la disciplina che prevede la tassazione del 10% delle somme erogate ai dipendenti del settore privato a fronte di premi di risultato la cui corresponsione sia legata ad incrementi della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
La tassazione agevolata è riconosciuta per importi fino a 3.000 euro (4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori) per i dipendenti il cui reddito non superi gli 80mila euro annui.
Inoltre, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10%:
- i contributi alle forme pensionistiche complementari, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato, anche se superano il limite di deducibilità pari a 5.164,65 euro;
- i contributi di assistenza sanitaria versati per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato, a enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali;
- le azioni ricevute dai dipendenti, per loro scelta, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione, anche oltre il limite di esenzione pari a 2.065,83 euro.
Welfare aziendale
Sono esentati dalla base imponibile:
- contributi e premi versati in favore dei dipendenti contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari. Tale norma si applica anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.
Contributo per il licenziamento
Diventa sistematica la norma che esclude l’obbligo del pagamento del contributo per il licenziamento nei seguenti casi:
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Gestione Separata INPS
A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione Separata, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%.
APE
Dal 1° maggio 2017 è istituito, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) che è un prestito corrisposto a quote mensili per 12 mensilità fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.
Il prestito è coperto da una polizza assicurativa per il rischio di premorienza.
L’APE può essere richiesto dagli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata che, al momento della richiesta di APE, hanno un'età anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché siano in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni e la loro pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria.
Non possono ottenere l'APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.
APE sociale
Sempre in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione Separata, è riconosciuta l’APE sociale, un’indennità ai lavoratori, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, che:
- si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- sono lavoratori a cui è stato riconosciuto lo svolgimento di lavori usuranti da almeno 6 anni, con almeno 36 anni di contributi.
Ape aziendale
I datori di lavoro del settore privato, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà, possono, previo accordo individuale con il lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS in un'unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato dalle regole sui contributi volontari.
Quattordicesima
La legge di Bilancio 2017 aumenta del 30% l’importo della quattordicesima mensilità per coloro che già la ricevono.
Inoltre, gli importi saranno pagati anche a chi ha un reddito superiore a 1,5 volte il trattamento minimo pensionistico e non superiore a due volte.
Quadro delle norme |
Legge di Bilancio 2017 approvata in via definitiva |
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