Legge bilancio 2019, novità fiscali spiegate dall’Agenzia

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Legge bilancio 2019, novità fiscali spiegate dall’Agenzia

Tutto sulle novità tributarie contenute nella legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018).

L’Agenzia delle Entrate, con la corposa circolare n. 8 del 10 aprile 2019, fornisce chiarimenti e risponde ai dubbi di operatori, anche attraverso le risposte ai quesiti fornite in occasione di recenti eventi in videoconferenza con la stampa specializzata.

È un vero e proprio vademecum per chi deve districarsi tra i meandri delle novità su: proroghe delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e acquisto di mobili, la nuova disciplina dell’iper ammortamento e il Cloud computing, la definizione agevolata dei debiti tributari per i contribuenti in difficoltà economiche e il riporto delle perdite per i soggetti Irpef, il bonus ricerca e sviluppo, saldo e stralcio, incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica ed altro ancora.

Non è mancata l’occasione di parlare anche di alcune misure contenute nel collegato fiscale (Dl 119/2018), come l’estensione dell’istituto del Gruppo Iva ai gruppi bancari cooperativi, la modifica della soglia di accesso all’interpello sui nuovi investimenti, l’estensione del regime di “adempimento collaborativo” nel caso di società partecipanti al Gruppo Iva.

E l’Agenzia promette che alcune misure contenute nella legge di bilancio 2019, considerata la particolare rilevanza per i contribuenti, saranno oggetto di approfondimenti in successivi documenti di prassi tematici.

Riporto delle perdite da parte dei soggetti Irpef

È tra i chiarimenti più importanti: le perdite di impresa in contabilità semplificata relative al periodo di imposta 2017, che eccedono i limiti di utilizzo previsti in relazione ai periodi di imposta 2018, 2019 e 2020, potranno essere riportate sui periodi di imposta dal 2021 in poi (utilizzate in compensazione con i relativi redditi imponibili fino al limite dell’80%).

L'Agenzia premette che la riformulazione dell’articolo 8 del Tuir ha la finalità di rendere omogeneo il trattamento fiscale delle perdite delle imprese in contabilità semplificata con quelle in contabilità ordinaria e, più in generale, anche con quello previsto dall’articolo 84 del Tuir per i soggetti Ires.

L’intervento normativo sull’articolo 8, da parte dei commi dal 23 al 26 della legge di Bilancio 2019, ha determinato, con particolare riferimento alle imprese minori (articolo 66 del Tuir), la possibilità di scomputare le perdite d’impresa esclusivamente dai redditi d’impresa e non anche dagli altri redditi (di categoria diversa) che concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Sul punto, la circolare chiarisce che le perdite d'impresa riportabili maturate prima dell'entrata in vigore delle nuove regole, recate dai commi citati, relative al periodo di imposta 2017, dunque che eccedono i limiti di utilizzo previsti in relazione ai periodi di imposta 2018, 2019 e 2020, per le imprese minori: devono essere riportate sui periodi di imposta 2021 e successivi fino a compensare la misura dell’80% del reddito d’impresa conseguito e per l’intero importo che trova capienza in esso.

Non è, perciò, possibile:

  • utilizzare in compensazione perdite d’impresa in misura superiore all’80 per cento del reddito d’impresa del/i periodo/i d’imposta successivo/i;
  • eseguire una parziale riduzione del reddito di impresa/reddito di partecipazione, rinviando ai periodi d’imposta successivi la parte di perdite utilizzabile e non utilizzata.

Ed anche le perdite attribuite ai soci dalle Srl trasparenti sono riportabili senza vincoli di tempo, sempre nei limiti dell'80% degli altri redditi d'impresa conseguiti in ciascun anno e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Spiegato anche il regime transitorio relativo all'utilizzo delle eccedenze delle perdite d'impresa dei soggetti semplificati per cassa maturate nel corso del 2017.

Le perdite sono utilizzabili:

  • nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
  • nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Le eccedenze non utilizzate entro il 2020 possono essere compensate negli esercizi successivi secondo l'ordinario meccanismo di riporto, senza limite temporale e fino all'80%.

Le perdite maturate nel periodo di applicazione del regime dei contribuenti minimi restano ancorate alla disciplina speciale ex articolo 1, comma 108, della legge 244/2007, ossia massimo riporto quinquennale e possibile utilizzo integrale.

Saldo e stralcio

I commi dedicati al saldo e stralcio - Definizione agevolata dei debiti tributari dei contribuenti in difficoltà economica - vanno dal 184 al 199.

Questione eredi:

  1. se i debiti sono imputati all’erede del contribuente debitore, lo stesso può avvalersi della definizione in quanto, subentrando nell’universalità dei beni del defunto, diviene titolare anche del debito del de cuius (al netto delle sanzioni, intrasmissibili per legge);
  2. se ci sono più eredi, l’accesso al saldo e stralcio da parte di uno di essi determina l’estinzione del carico, a prescindere dal comportamento degli altri.

Debiti derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni delle società di persone di cui la persona fisica è socio e, pertanto, soggetto coobbligato in via sussidiaria, il socio-persona fisica:

  1. non può avvalersi della definizione agevolata in quanto il soggetto d’imposta è la società e, pertanto, il debito è escluso dall’ambito applicativo della definizione agevolata;
  2. potrà accedere alla definizione con riguardo ai debiti derivanti dalla liquidazione delle proprie dichiarazioni, comprensive anche del reddito di partecipazione imputato per trasparenza.
Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 24 gennaio 2019 - Videoforum 2019, Agenzia delle Entrate su forfetario, iperammortamento e altro - Moscioni

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