Legale non responsabile dell'incompleta notifica

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Con sentenza n. 40451 del 15 novembre 2010, la Cassazione ha annullato il provvedimento con cui i giudici di merito avevano disposto la misura cautelare della custodia cautelare in Istituti penali per i minorenni nei confronti di un ragazzo accusato di furto aggravato.

Il difensore del minore lamentava l'incompleta osservanza della disciplina sulla notifica dell'avviso al difensore della data di fissazione dell'udienza camerale. In particolare, l'ufficiale giudiziario aveva tentato l'accesso allo studio legale e non rinvenendo alcuno aveva lasciato l'avviso di deposito presso la Casa comunale dell'atto di citazione per il successivo giorno; tuttavia, non era stata data la comunicazione, tramite raccomandata, dell'avvenuto deposito del plico presso la Casa comunale.

I giudici di legittimità, ritenendo fondate le doglianze del legale hanno sottolineato come per affermare il comportamento negligente del difensore rispetto all'obbligo di assicurare la ricevibilità delle notifiche sia necessario, per il giudice di merito, accertare che la "tempestività e la diligenza dell'ufficio procedente siano state vanificate dalla insuperabile prevalenza della negligenza della difesa". Nel caso di specie, tale accertamento era assente e, pertanto, doveva essere comunque consentito al difensore di svolgere la sua assistenza tecnica nei confronti dell'indagato.
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