Le spese di selezione del personale deducibili per cassa

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Le spese sostenute per il personale non costituiscono una categoria omogenea ai fini dell’indeducibilità annuale o pluriennale. A chiarirlo la Corte di Cassazione con la sentenza 13851/2010 della Quinta sezione civile, depositata in data 9 giugno.

Secondo la Corte le spese sostenute per la selezione del personale non possono essere equiparate a quelle relative alla formazione e aggiornamento dello stesso, con evidenti differenze anche per ciò che riguarda la disciplina fiscale da applicare. Infatti, le spese per la selezione non si possono considerare relative a più esercizi e, dunque, possono essere dedotte nel solo anno in cui sono state sostenute (deducibili per cassa).

Le spese di formazione e di aggiornamento, invece, rappresentano dei costi pluriennali che possono essere ripartiti in più anni, seguendo le regole di deducibilità previste dal Tuir.

I Supremi giudici hanno voluto chiarire che i tributi che rientrano nella definizione “altre imposte” di cui all’articolo 64 del Testo unico, differenti dalle imposte sui redditi, non potendosi considerare spese pluriennali, sono deducibili esclusivamente nell’esercizio in cui avviene il pagamento.
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