Le scritture si conservano fino a 10 anni
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 27 luglio 2011
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Le scritture contabili obbligatorie devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta. Lo dispone l’articolo 22 del Dpr 600/73. La conseguenza più immediata della sentenza n. 247/2011 della Corte costituzionale riguarda, così, il raddoppio del periodo - da quattro/cinque a otto/dieci anni - di necessaria conservazione dei documenti contabili.
Ma la sentenza entra di prepotenza anche sul tema difesa del contribuente.
Le strade da percorrere sono sostanzialmente due, ossia il contribuente che è convinto della strumentalità della comunicazione del reato penale ai soli fini del raddoppio dei termini, potrà ricorrere al giudice tributario o denunciare l’accaduto in procura.
Tuttavia, sarà difficile proprio controbattere al trinceramento del verificatore dietro al periodo necessario per approfondire le operazioni di quantificazione delle imposte in odore di evasione. Inoltre, c’è da considerare anche la facilità con cui si possa superare la soglia stabilita dal Dlgs 74/2000, da cui deriva l’obbligo di denuncia penale, in presenza di contestazioni come quelle su antieconomicità o abuso del diritto.
- ItaliaOggi, p. 29 – Raddoppio termini automatico – Liburdi_Fonte:www.mef.gov.it
- ItaliaOggi, p. 29 – Condono 2002, a novembre parlerà il Consiglio di stato – Paladino_Fonte:www.mef.gov.it
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 25 – La Consulta ha trascurato lo Statuto – Tesauro_Fonte:www.mef.gov.it
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 25 – Termini lunghi, difesa a ostacoli – Falcone -Iorio_Fonte: www.mef.gov.it
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