Le sanzioni nel Decreto Semplificazione

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Le sanzioni nel Decreto Semplificazione

L’articolo 22 del Decreto Semplificazione (D.Lgs. n. 151/2015) ha apportato importanti modifiche al regime delle sanzioni di alcune fattispecie di illeciti ed il Ministero del Lavoro, con circolare n. 26 del 12 ottobre 2015, ha fornito le indicazioni operative al proprio personale ispettivo.

La maxisanzione per il lavoro nero

La nuova maxisanzione per il lavoro nero va:

  • da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
  • da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro;
  • da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

I suddetti importi sono aumentati del 20% nel caso di impiego di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa e, nei casi di specie, non è applicabile la procedura di diffida.

La diffida

Importante novità è la reintroduzione della diffidabilità, ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, della maxisanzione.

La circolare citata specifica che, per essere ammesso al pagamento della sanzione in misura minima, il datore di lavoro deve, entro 120 giorni dalla notifica del verbale unico, per i lavoratori trovati ancora in forza al momento dell’accesso ispettivo:

  • regolarizzare l’intero periodo di lavoro prestato in “nero’' secondo le modalità accertate, compreso il versamento dei relativi contributi e premi;
  • stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario non superiore al 50%, o un contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi;
  • mantenere in servizio il lavoratore oggetto di regolarizzazione per un periodo non inferiore a tre mesi (il contratto decorrerà dal primo giorno di lavoro “nero'' mentre il periodo di 3 mesi utile a configurare l’adempimento alla diffida andrà “conteggiato” dalla data dell’accesso ispettivo);
  • pagare la maxisanzione.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause non imputabili al datole di lavoro nel periodo compreso tra l'accesso ispettivo e la notifica del verbale unico, il Ministero ritiene che l'adempimento alla diffida possa comunque avvenire con un separato contratto stipulato successivamente all’accesso ispettivo, ferma restando la regolarizzazione del periodo "in nero” pregresso.

Qualora, invece, il datore di lavoro abbia provveduto, prima della notifica del verbale, a regolarizzare il rapporto di lavoro secondo le tipologie contrattuali contemplate dalla norma, il personale ispettivo adotterà comunque la diffida che avrà ad oggetto esclusivamente l’obbligo del mantenimento in servizio del lavoratore per almeno tre mesi nonché la richiesta di pagamento del minimo della sanzione edittale.

Importante è la specifica per cui entro il centoventesimo giorno dalla notifica del verbale deve trovare pieno compimento l’intero periodo trimestrale di mantenimento in servizio del lavoratore.

Sottolinea, inoltre, il Ministero del Lavoro che, per i lavoratori regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo a quello prestato in nero, la diffida non avrà ad oggetto la stipulazione del contratto secondo le tipologie previste dal Legislatore, né il conseguente mantenimento in servizio del lavoratore per 3 mesi, ma esclusivamente la regolarizzazione del periodo di lavoro prestato in “nero”.

Pertanto il datore di lavoro, entro 45 giorni dalla notifica della diffida dovrà dare dimostrazione:

  • della “copertura” del precedente periodo di occupazione irregolare, rettificando la data di effettivo inizio del rapporto di lavoro;
  • del pagamento delle sanzioni nella misura minima;
  • del pagamento dei contributi riferibili al periodo “in nero”.

Allo stesso modo dovrà comportarsi il datore di lavoro nel caso in cui i lavoratori irregolarmente occupati non siano più in forza al momento dell’accesso ispettivo.

Inoltre, in caso di contestazione della maxisanzione, non sarà applicabile la sanzione relativa a:

  • mancata comunicazione obbligatoria;
  • mancata consegna della lettera di assunzione;
  • violazioni in materia di Libro Unico del Lavoro.

Come già chiarito dallo stesso Ministero con nota prot. n. 16494 del 7 ottobre 2015, la nuova disciplina trova applicazione per gli illeciti commessi successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2015.

Pertanto:

  • per le condotte iniziate e cessate prima del 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore della norma) si applica l'apparato sanzionatorio precedentemente vigente, ivi compresa la fattispecie attenuata di maxisanzione (c.d. maxisanzione affievolita), e non si applica la procedura di diffida;
  • per le condotte iniziate sotto la previgente disciplina e proseguite dopo il 24 settembre 2015, stante la natura permanente dell'illecito che si consuma al momento della cessazione della condotta, trova applicazione, nell'intero periodo oggetto di accertamento, la nuova disciplina ivi compresa la procedura di diffida.

La sospensione dell’attività imprenditoriale

La nuova norma ha modificato gli importi delle somme aggiuntive dovute ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, nella misura di euro 2.000 per le sospensioni conseguenti all’impiego di lavoratori “in nero" e di euro 3.200 per le ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza.

Il Legislatore ha introdotto, inoltre, la possibilità da parte del datore di lavoro di chiedere la revoca del provvedimento versando immediatamente il 25% della somma aggiuntiva dovuta (rispettivamente euro 500 ed euro 800), riservandosi di pagare l’importo residuo, maggiorato del 5%, entro i 6 mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca (rispettivamente euro 1.575 ed euro 2.520).

Specifica la circolare ministeriale che, in riferimento alle ulteriori condizioni di legge necessarie ai fini della revoca, la regolarizzazione dei lavoratori in "nero" va effettuata mediante le tipologie contrattuali indicate dalla disciplina in materia di maxisanzione, ovvero:

  • contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell’orario non superiore al 50%;
  • contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi.

In tali casi non rileva il requisito del mantenimento del rapporto per almeno 3 mesi che costituisce esclusivamente condizione necessaria per l'adempimento alla diffida.

Il LUL

In riferimento al LUL, salvo i casi di errore meramente materiale, per le condotte di omessa o infedele registrazione dei dati che abbiano determinato differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, la nuova sanzione amministrativa va:

  • da euro 150 ad euro 1.500;
  • da euro 500 ad euro 3.000 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi;
  • da euro 1.000 ad euro 6.000 se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi.

Specifica il Ministero che il concetto di infedele registrazione va riferito esclusivamente ai casi di difformità tra i dati registrati e il quantum della prestazione lavorativa resa o l’effettiva retribuzione o compenso corrisposto.

Prospetto paga

Il D.Lgs. n. 151/2015 ha modificato anche la sanzione per la mancata o ritardata consegna, ovvero l’omessa o l’inesatta registrazione sul prospetto paga, che va:

  • da euro 150 ad euro 900;
  • da euro 600 ad euro 3.600 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi;
  • da euro 1.200 ad euro 7.200 euro se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi.

Nel caso in cui il datore di lavoro adempia alla consegna del prospetto paga tramite la consegna di copia del LUL ed ometta alcune registrazioni o le effettui in maniera infedele, troverà applicazione esclusivamente la sanzione di cui all’art. 39, comma 7, D.L. n. 112/2008.

Qualora, invece, il datore di lavoro ometta di consegnare la copia del LUL all’atto della corresponsione della retribuzione, non avrà assolto agli obblighi previsti dalla Legge n. 4/1953 e gli sarà applicata la nuova sanzione come modificata dal Decreto Semplificazione.

Assegni familiari

Anche la sanzione per omessa corresponsione degli assegni familiari è stata aumentata e va:

  • da euro 500 a euro 5.000;
  • da euro 1.500 ad euro 9.000 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi;
  • da 3.000 ad euro 15.000 se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi.

 

                                                                     Quadro delle norme

  Legge n. 4/1953

  D.L. n. 112/2008

  D.Lgs. n. 124/2004

  D.Lgs. n. 151/2015

  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota prot. n. 16494 del 7 ottobre 2015

  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 26 del 12 ottobre 2015

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