Le rivalutazioni delle prestazioni INAIL del settore industria e altri
Autore: Redazione eDotto
Pubblicato il 02 ottobre 2014
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
L’INAIL, con circolare n. 46 del 30 settembre 2014, ha trattato la rivalutazione annuale, avente decorrenza 1 luglio 2014, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale del settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi.
In particolare, con la circolare sono stati illustrati i riferimenti retributivi per procedere:
- alla prima liquidazione delle prestazioni;
- alla riliquidazione delle prestazioni in corso;
nonché gli indirizzi operativi alle unità territoriali ai fini della riliquidazione.
La circolare si sofferma, in particolare su:
- liquidazione delle prestazioni e, precisamente: rendita per inabilità permanente, assegno una tantum in caso di morte, indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura;
- riliquidazione delle prestazioni in corso e, in particolare: rendita per inabilità permanente nel settore industriale ed agricolo, integrazione rendita, assegno per assistenza personale continuativa, assegni continuativi mensili e prestazioni del settore marittimo;
- indirizzi operativi alle unità territoriali e sedi compartimentali ai fini della riliquidazione;
- aggiornamento dei valori capitali delle rendite per le azioni di surroga e regresso;
- rivalutazione di prestazioni particolari a seguito di verifica per errore.
Comunicazione
Concludendo, l’Istituto ha reso noto che gli interessati riceveranno la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/I e 171/I.Tali modelli, tra l'altro, riporteranno su apposito prospetto la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi informatici.
In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario è tenuto a comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei modelli sopra citati, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.
Le sedi, dal canto loro, non appena riceveranno le dichiarazioni dei reddituari, provvederanno alla scansione e all’aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 43 - Prestazioni Inail riaggiornate - Pizzin - www.anclsu.com
- ItaliaOggi, p. 34 - Più pesanti le rendite dell’Inail - Cirioli - www.anclsu.com
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: