Le risposte del Fisco in una circolare

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Le risposte fornite dall'agenzia delle Entrate in occasione di incontri, tenuti nel mese di gennaio 2013, con la stampa specializzata sono state radunate nella voluminosa circolare n. 1 del 2013 del Fisco - datata 15 febbraio 2013. Di seguito, prospettatati gli argomenti di spicco.

Redditometro - Dopo aver riconfermato che il redditometro esplica efficacia per gli accertamenti relativi ai redditi dell’anno 2009 e seguenti (quindi, se più favorevole, non potrà essere utilizzato per annualità precedenti, in sede di contraddittorio), l'Amministrazione finanziaria rende noto che per beni e servizi ad uso promiscuo (ad esempio le autovetture) va considerata, ai fini del redditometro, la quota parte di spesa non fiscalmente deducibile.

Accertamento con adesione – Se si è fruito di tale strumento e non è stato assolto il pagamento del dovuto entro 20 giorni, il contribuente ha facoltà di inoltrare ricorso nel termine di 150 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.

Iva per cassa – Stante la disciplina dell'Iva per cassa, si informa che nel caso di cessione del credito, pro solvendo o pro soluto, l’esigibilità dell’imposta non si realizza; pertanto l’incasso del prezzo di tale cessione non ha il medesimo valore del pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie. L'Iva sarà dovuta dal cedente solo nel momento in cui il debitore ceduto pagherà effettivamente il corrispettivo al cessionario del credito. Il soggetto passivo, se non vuole farsi carico di informarsi sull'avvenuto pagamento, ha il potere di includere, in via anticipata, l’Iva relativa all'operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito.

Se il pagamento del corrispettivo avviene con mezzi tracciabili – come bonifico bancario – il momento in cui deve considerarsi incassato è quello in cui si ha l’effettiva disponibilità delle somme, ossia quando avviene l'accredito sul conto corrente (la c.d. data disponibile).

Perdite societarie - Le società in perdita sistematica per tre periodi d’imposta consecutivi, che quindi soggiaciono alla disciplina delle società “di comodo”, sono soggette ai relativi limiti con riguardo all'utilizzo del credito annuale Iva. Ipotizzando il 2009-2011 come triennio di perdita, l’eventuale eccedenza Iva che non potrà essere compensata sarà quella emergente dalla dichiarazione 2012.

Rimborso Irap spese del personale – A fronte di un conferimento d’azienda, é il conferente il soggetto ammesso a chiedere il rimborso delle imposte per mancata deduzione dell’Irap sulle spese del personale, riguardanti gli anni precedenti al trasferimento. Diversamente, in caso di successione mortis causa, la richiesta di rimborso deve essere presentata dall’erede che subentra nella posizione giuridica del de cuius.

Rivalutazione dei terreni – Per coloro che intendono avvalersi di una nuova rideterminazione del valore del terreno, con data al 1° gennaio 2013, è necessario redigere la perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2013, ovvero entro la data di stipula dell’atto se la cessione avviene prima di tale termine ; inoltre il versamento dell’importo, se dovuto, va eseguito entro il 1° luglio 2013 ( essendo il 30 giugno 2013 domenica).

Si precisa che se l’imposta pagata per la precedente rideterminazione risulta superiore a quella dovuta al 30 giugno 2013, il contribuente non deve eseguire alcun pagamento; però è esclusa la richiesta di rimborso. I dati relativi della nuova rideterminazione vanno indicati nel quadro RM di UNICO 2013.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 19 - Sanzione «rigida» per errori formali -Avolio, Santacroce
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 19 - Cessione del credito, l'Iva resta in sospeso – M.Man., B.Sa.

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