Le Regioni attenderanno il 2013 per modificare la base imponibile Irap

Pubblicato il



Non è costituzionalmente legittima la legge regionale dell'Umbria, n. 4 del 2011, nella parte in cui prevede che i soggetti passivi Irap, a seguito di assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato nonché di assunzioni di disoccupati da più di 12 mesi ultraquarantenni e di donne, beneficino di una particolare deduzione dall'imposta per l'anno d'imposta 2011 ed i quattro successivi.

A limitare il potere regionale nel disporre proprie norme applicabili alla base imponibile Irap, è la Corte costituzionale con sentenza n. 50 del 5 marzo 2012. In particolare, la Consulta ricorda che l'Irap non è un vero e proprio tributo regionale ma resta disciplinato, in alcuni suoi elementi, dalla legge statale.

Alle Regioni è possibile, con propria legge, modificare aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria. Ma non possono modificare la base imponibile.

Solo a partire dal 2013, secondo la legge sul federalismo fiscale, ciascuna Regione a statuto ordinario potrà emanare proprie leggi dirette a ritoccare le aliquote Irap, fino ad azzerarle, e disporre deduzioni dalla base imponibile.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 35 – E' ancora presto per ridurre l'Irap – Cerisano
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 29 - Per il taglio dell'Irap sconti regionali dal 2013 – Pizzin

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito