Le Piccole Medie Imprese Innovative
Pubblicato il 25 giugno 2015
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Semplificazioni per l'innovazione tecnologica
Le PMI innovative sono società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, residenti in Italia o in altro Paese membro dell'Unione Europea, ma con sede produttiva o filiale in Italia, che non superano i limiti dimensionali relativi all'organico e fatturato/bilancio previsti dalla normativa europea, e che soddisfano determinati parametri che riguardano l'innovazione tecnologica.
Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 “Investment Compact”, rivolge larga parte delle misure già previste a beneficio delle “start-up” innovative ad una più ampia platea di imprese quali le PMI innovative.
Attraverso questa nuova categoria di imprese l'obiettivo è di:
- favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione;
- contribuire al rafforzamento dimensionale delle nuove imprese innovative puntando sull'innovazione;
- promuovere il trasferimento tecnologico, la valorizzazione della ricerca e l'attrazione in Italia di talenti e capitali dall'estero.
Le Micro, Piccole e Medie Imprese rappresentano la spina dorsale del sistema economico e produttivo nazionale. La svolta impressa dall’Investment Compact rappresenta un’evoluzione della politica industriale del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) che con lo sviluppo tecnologico intende promuovere la crescita sostenibile e la diffusione di una nuova cultura imprenditoriale più incline ad attingere dal mondo della ricerca e dell’università.
Le start-up innovative e le PMI innovative rappresentano due stadi con cui il Governo ha inteso agevolare la fase di partenza e, anche, accelerare il rafforzamento e la crescita dimensionale delle imprese caratterizzate da una forte dotazione tecnologica.
Alle PMI innovative sono rivolte gran parte delle agevolazioni finora riservate alle start-up innovative, ai sensi del D.L. n. 179/2012 "Decreto Crescita 2.0", quindi regole flessibili per la gestione, piani di incentivazione in equity soggetti a una disciplina fiscale di favore per la remunerazione di dipendenti e consulenti, possibilità di effettuare campagne di equity crowdfunding per la raccolta di capitali, facilitazioni nell'accesso al credito bancario, incentivi fiscali all'investimento.
Alle citate agevolazioni possono accedere le Piccole e Medie Imprese come individuate dalla disciplina comunitaria (1) (raccomandazione 2003/361/CE), che rispettano i seguenti requisiti:
- sono costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa;
- hanno la residenza in Italia, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- dispongono della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro (2);
- le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
- non sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start-up innovative e agli incubatori certificati;
- vi è la presenza di un contenuto innovativo dell'impresa.
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(1) Sono le imprese che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro.
(2) Sono quindi escluse le società di nuova costituzione.
CONTENUTO INNOVATIVO
Il contenuto innovativo dell’impresa si identifica con il possesso di almeno due dei seguenti tre criteri che riguardano:
- il volume della spesa in ricerca, sviluppo e innovazione;
- l'impiego di dipendenti e collaboratori;
- la titolarità di una privativa industriale.
Il volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione deve essere in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Sono escluse le spese per l’acquisto e per la locazione di beni immobili mentre sono incluse le spese per l’acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo.
Sono inoltre da ricomprendere tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione:
- le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale;
- le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati (3);
- i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori;
- le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.
Per quanto riguarda l'impiego dei dipendenti o collaboratori, almeno 1/5 della forza lavoro complessiva di personale deve essere in possesso di titolo di dottorato di ricerca o sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera oppure è in possesso di laurea e ha svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, oppure deve essere presente una quota pari ad almeno 1/3 della forza lavoro complessiva, in possesso di laurea magistrale.
Infine le PMI devono avere la titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
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(3) Definiti dall'art. 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
MISURE DI SOSTEGNO
Il Decreto “Investment Compact” (D.L. n. 3/2015), come già evidenziato, ha riconosciuto alle PMI innovative gran parte delle agevolazioni e semplificazioni previste a favore di start-up innovative.
Per accedere a tali agevolazioni, l’art. 4, comma 2, del decreto, prevede la registrazione delle PMI innovative nella sezione speciale del Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio territorialmente competenti.
Come per le start-up innovative, l’iscrizione in tale sezione speciale avviene trasmettendo in via telematica una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti previsti.
Nota bene – Tra i requisiti previsti vi è l'assenza di iscrizione nella sezione delle start-up innovative. Per tale motivo, in caso di una precedente iscrizione, è necessaria la previa cancellazione da tale sezione, che può essere chiesta in qualsiasi momento dal legale rappresentante della società.
Le PMI innovative sono destinatarie di un’ampia ed articolata gamma di agevolazioni e semplificazioni, che intervengono su diversi aspetti della vita aziendale, rendendo più flessibile la gestione societaria, facilitando l'accesso al credito e la raccolta dei capitali e favorendo l’accesso ai mercati esteri, nello specifico:
- vi è l'esonero del pagamento dell'imposta di bollo dovuta per l’iscrizione nel Registro delle imprese delle Camere di Commercio (sono tenute al pagamento dei diritti di segreteria relativi agli adempimenti per le iscrizioni nel registro delle imprese e al pagamento annuale del diritto alla Camera di Commercio);
- nelle PMI create sotto forma di società a responsabilità limitata, è possibile prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto, o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione;
- in caso di perdite sistematiche, è presente un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (vi è il posticipo del termine all'anno successivo);
- non si applica la disciplina sulle società di comodo (4);
- la PMI innovativa può remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (es. stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Per questi strumenti vi è un regime fiscale e contributivo molto conveniente, ovvero non rientrano nel reddito imponibile e sono soggetti solo alla tassazione sul capital gain;
- per la raccolta del capitale di rischio, è possibile ricorrere all'equity crowdfunding, la cui regolamentazione è stata predisposta nel giugno 2013 dalla Consob (5). Si ricorda, inoltre, che anche le PMI innovative, come le start-up innovative, possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online autorizzati;
- è previsto l'intervento, gratuito e diretto del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, per facilitare il finanziamento bancario attraverso la concessione di una garanzia sui prestiti. La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alla PMI innovativa, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso semplificati;
- è previsto il sostegno all'internazionalizzazione da parte dell'ICE - Istituto per il Commercio Estero - attraverso l’assistenza normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, prevedendo anche l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali.
Osserva - Il termine crowdfunding indica il processo con il quale vengono conferite somme di denaro, anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet. Si parla di “equity-based crowdfunding” quando tramite l’investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società. In tal caso, la contropartita per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa. È inoltre possibile distinguere altri modelli di crowdfunding a seconda del tipo di rapporto che si instaura tra il soggetto che finanzia e quello che ha richiesto il finanziamento.
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(4) La PMI innovativa non è tenuta ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa.
(5) Con la pubblicazione del testo definitivo del “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line”, l’Italia è stato il primo Paese al mondo ad aver regolamentato il fenomeno.
AGEVOLAZIONI PER I SOGGETTI CHE INVESTONO NEL CAPITALE DELLE PMI INNOVATIVE
Le persone fisiche e giuridiche che investono nel capitale delle PMI innovative beneficiano degli incentivi fiscali di cui all’art. 29 del D.L. n. 179/2012. L'investimento agevolato può essere effettuato:
- direttamente dall’investitore;
- tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e altre società che investono prevalentemente in questa tipologia di impresa.
Per le persone fisiche sono previste detrazioni Irpef del 19% dell’investimento, fino ad un massimo investito pari a 500 mila euro.
Per le persone giuridiche, invece, le agevolazioni sono concedibili sotto forma di deduzione dall’imponibile IRES pari al 20% della somma investita, fino ad un massimo di 1,8 milioni di euro.
Per le PMI innovative che operano sul mercato da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale, tali agevolazioni si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 21 del regolamento generale di esenzione (Regolamento U.E. n. 651/2014).
Alle PMI innovative che operano sul mercato da più di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale, tali agevolazioni si applicano qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo dovrà essere valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell’associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico.
L’efficacia delle agevolazioni per le PMI innovative che operano da più di 7 anni, è subordinata, inoltre, all’autorizzazione della Commissione Europea.
DEROGHE
Le PMI innovative godono di diverse deroghe alle norme di diritto societario (art. 26 del D.L. n. 179/2012). Alcune hanno carattere generale - ossia sono valevoli per tutte le PMI innovative – ed altre sono riservate esclusivamente alle PMI innovative costituite in forma di S.r.l.
Le deroghe alle norme di diritto societario valide per tutte le PMI innovative, indipendentemente dalla forma giuridica, riguardano la disciplina sulla riduzione del capitale per perdite di oltre un terzo e al di sotto del minimo legale (art. 26, comma 1 del D.L. n. 179/2012).
In caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, viene posticipato al secondo esercizio successivo (in luogo del primo, come previsto, per le SPA, dall’art. 2446 comma 2, c.c., e, per la SRL, dall’art. 2482-bis, comma 4 c.c.).
In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo, non operando, fino ad allora, la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Qualora il capitale non risulti reintegrato entro l’esercizio successivo, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio è tenuta a deliberare secondo la disciplina ordinaria.
Deroghe riservate alle PMI innovative costituite in forma di SRL
Per le PMI innovative costituite in forma di Srl, sono previste le seguenti deroghe alla disciplina ordinaria:
- è possibile creare categorie di quote con diritti diversi e determinare il contenuto delle varie categorie (art. 26, comma 2 del D.L. 179/2012);
- è possibile creare categorie di quote anche prive di diritto di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o anche con diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni (art. 26, comma 3 del D.L. 179/2012);
- le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dalle leggi speciali (art. 26, comma 5 del D.L. 179/2012);
- è concessa l’effettuazione di operazioni sulle proprie partecipazioni, qualora l’operazione stessa sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori d’opera e servizi anche professionali (art. 26, comma 6 del D.L. 179/2012);
- l’atto costitutivo può prevedere che, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, siano emessi strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, con esclusione del voto nelle decisioni dei soci ex artt. 2479 e 2479-bis, c.c. (art. 26, comma 7 del D.L. 179/2012).
ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI - Adempimenti
Per accedere alle agevolazioni, le PMI innovative devono registrarsi nella sezione speciale del Registro delle imprese.
L’iscrizione si effettua trasmettendo telematicamente alla Camera di Commercio competente una dichiarazione di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.
Ogni anno, entro il 30 giugno, vi è l'obbligo per la PMI innovativa di aggiornare i dati forniti al momento dell’iscrizione nella sezione speciale, pena la perdita del proprio status.
Il registro speciale delle PMI innovative è aggiornato su base settimanale e viene reso pubblico dalla Camera di Commercio, in modo da darne pubblicità e favorire il monitoraggio sull’impatto delle nuove disposizioni sulla crescita economica, l’occupazione e l’innovazione.
Le informazioni da indicare nell'autocertificazione sono indicate nel D.L. n. 3/2015, e riguardano:
- la ragione sociale e il codice fiscale;
- la data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- la sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- l'oggetto sociale;
- una breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
- l'elenco dei soci, con trasparenza rispetto a società fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicità, indicando per ciascuno, (e ove sussistano), gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;
- l'elenco delle società partecipate;
- l'indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle PMI;
- l'indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- l'ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
- l'elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
- il numero dei dipendenti;
- il sito internet.
L’iscrizione nella sezione speciale segue le modalità previste dalla regolamentazione vigente e dalle nuove previsioni per la sezione speciale; in particolare:
- la domanda d’iscrizione nella sezione si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una pratica di Comunicazione Unica al Registro delle Imprese;
- l’iscrizione nella sezione speciale si aggiunge all’iscrizione già effettuata, al momento della costituzione, nella sezione ordinaria del registro delle imprese;
- qualora non già denunciato in precedenza, vi è l'obbligo di compilare il campo relativo all'indirizzo del sito internet - riquadro 5 del modello S2 - nel quale le PMI innovative devono rendere disponibili, tra l'altro, le informazioni sopra indicate.
Operativamente per la domanda di iscrizione alla sezione speciale va utilizzato il modello informatico S2, indicando la richiesta di iscrizione nel quadro ”32/ START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE” utilizzando il codice 050 “PMI innovativa: iscrizione alla sezione speciale”.
Confronto tra PMI innovative e Start-up innovative
Requisiti |
Start up innovative (art. 25, commi 2 e 3, D.L. 179/2012) |
Pmi Innovative (art. 4, comma 1, D.L. 3/2015) |
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Società di capitali, (anche in forma cooperativa) |
Sì |
Sì |
Non quotata |
Sì |
Sì, ma può quotarsi su una piattaforma multilaterale di negoziazione |
Residente in Italia o Ue ma con sede o filiale in Italia |
Sì |
Sì |
Delimitazioni temporali |
Nuova o attiva da meno di 5 anni + regime speciale per le società costituite da meno di 4 anni dall'entrata in vigore del DL 179/2012 |
Nessuna delimitazione temporale, ma non si applica a società nuove |
Delimitazioni dimensionali |
Meno di 5 milioni di fatturato annuo |
PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE |
Divieto di distribuzione degli utili |
Sì |
No |
Delimitazioni nell'oggetto sociale |
Deve afferire alla produzione, sviluppo e commercializzazione di beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico |
No |
Criteri per rilevare il carattere di innovazione tecnologica |
Almeno 1 su 3: 15% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca e sviluppo. Presenza di 2/3 del personale in possesso di laurea magistrale, oppure di 1/3 di dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata. Depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registra. |
Almeno 2 su 3: 3% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca e sviluppo. Presenza di 1/3 del personale in possesso di laurea magistrale, oppure di 1/5 di dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata. Depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato. |
MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO – Aggiornamento delle informazioni
La PMI innovativa entro il 30 giugno di ogni anno è tenuta ad aggiornare le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d’iscrizione alla sezione speciale del Registro, per:
- favorire il monitoraggio degli effetti della disposizione normativa sul sistema imprenditoriale;
- fini di trasparenza verso il mercato garantita dagli adempimenti pubblicitari.
Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della PMI innovativa deve attestare, mediante autocertificazione, il mantenimento del possesso dei requisiti previsti per la PMI, depositando tale dichiarazione presso il registro delle imprese.
Il possesso iniziale ed il mantenimento successivo dei requisiti sono condizione fondamentale per il godimento delle agevolazioni previste dalla norma. Il mancato deposito dell’autocertificazione nei termini previsti è equiparato alla perdita dei requisiti con la conseguente cancellazione della PMI innovativa dalla sezione speciale.
NUOVE MISURE A FAVORE DI RICERCA E INNOVAZIONE
Recentemente sono state introdotte delle misure a favore della ricerca e dell'innovazione tecnologica, sulle quali le PMI innovative possono fare leva. Il riferimento va in particolare al:
- credito d'imposta ricerca e sviluppo;
- Patent Box (agevolazioni sullo sfruttamento della proprietà intellettuale).
Sul credito d'imposta per la ricerca e sviluppo introdotto dal Decreto “Destinazione Italia, l'art. 1, comma 35, della Legge di Stabilità 2015 ha riscritto la disciplina, differendo la sua operatività al 2015, ma contemporaneamente portando il periodo di fruizione fino al 2019.
Il credito d'imposta è riconosciuto per le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario. Il credito è nella misura del 25% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media delle spese maturate nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, a patto che in ciascuno dei periodi d'imposta siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno 30.000 euro.
Il beneficio fiscale raggiunge il 50% per gli investimenti in ricerca e sviluppo relativi all'assunzione di personale altamente qualificato, oppure per costi di ricerca svolta in collaborazione con università ed enti o organismi di ricerca e con altre imprese, come le start-up innovative.
La Legge di Stabilità 2015 - art. 1, commi da 37 a 45 - ha inoltre introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento delle agevolazioni fiscali sui redditi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale.
Il “Patent Box” si applica a decorrere dal 2015, e consente in via opzionale alle imprese di escludere dalla tassazione il 50% del reddito derivante dallo sfruttamento commerciale dei beni immateriali (opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa).
Con l'Investment Compact viene potenziato tale strumento, includendo anche i marchi commerciali tra le attività immateriali per le quali viene riconosciuto il beneficio fiscale.
Il Patent Box risulta una potente misura di attrazione di investimenti nella valorizzazione del capitale immateriale, dei marchi e dei modelli industriali.
Quadro Normativo |
- D.L. n. 3 del 24 gennaio 2015, “Investment Compact”, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33 - Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE - D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 - Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) |
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