Le pattuizioni patrimoniali in sede di separazione non costituiscono convenzione matrimoniale né donazione

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Nel testo della sentenza n. 21736 depositata il 23 settembre 2013, la Corte di cassazione ha ricordato come le pattuizioni intervenute tra coniugi in corso di separazione consensuale e con cui gli stessi si obbligano a trasferire determinati beni che fanno parte della comunione legale, successivamente od in vista dell'omologazione della loro separazione personale e al dichiarato fine della integrativa regolamentazione del relativo regime patrimoniale, non costituiscono una convenzione matrimoniale ai sensi dell'articolo 162 del Codice civile, né un contratto di donazione, bensì un diverso contratto atipico, con propri presupposti e finalità.

Così, sulla base del combinato disposto dell'articolo 711 del Codice di procedura civile e dell'articolo 158, comma 1, del Codice civile, il procedimento di separazione porta alla creazione di una fattispecie complessa nella quale il contenuto del regolamento concordato tra i coniugi, se trova la sua fonte nel relativo accordo, acquista però efficacia giuridica soltanto in seguito al provvedimento di omologazione, cui compete l'essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti tra i coniugi siano conformi agli interessi superiori della famiglia.

Per giurisprudenza costante, d'altronde, è legittimo che l'obbligo di mantenimento dei figli possa essere adempiuto dai genitori in sede di separazione o divorzio, mediante accordo, formalmente rientrante nelle previsioni degli articoli sopra citati, che, anziché attraverso una prestazione patrimoniale periodica, od in concorso con essa, attribuisca o li impegni ad attribuire ai fili la proprietà di beni mobili o immobili, senza che tale accordo realizzi una donazione, in quanto assolve ad una funzione solutoria.

Nella vicenda esaminata, è stata confermata dalla Seconda sezione civile la statuizione con cui la Corte d'appello aveva affermato che la convenzione intervenuta tra due coniugi in sede di separazione, contenuta nel verbale di omologazione, non poteva ritenersi nulla per carenza di forma prevedendo il trasferimento, a titolo gratuito, di un cospicuo patrimonio ai figli; ciò – si legge nel testo della decisione - proprio perché garantiva, nel comune intento delle parti, l'interesse preordinato al conseguimento di un risultato solutorio degli obblighi di mantenimento dei figli gravante sui genitori, e non appariva, per contro, in contrasto con norme imperative di legge o con diritti indisponibili dei due coniugi.
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