Le nuove regole Ue per gli aiuti “de minimis”

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Dal 1° gennaio 2014 saranno operative le nuove norme sugli aiuti cd. “de minimis” a seguito dell'approvazione del regolamento Ue n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Tali aiuti si caratterizzano per non essere soggetti a notifica preventiva ed approvazione da parte della Commissione Europea in quanto non superano un dato importo in un determinato arco di tempo.

Il limite di importo è di 200.000 euro, entro il quale si è esonerati dall’obbligo di notifica, nell’arco di tre esercizi finanziari e in riferimento ad una unica impresa. Se l'azienda opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, l'importo scende a 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Le nuove regole non trovano applicazione per i settori della pesca e dell’acquacoltura, per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, per il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Di rilievo è la definizione di impresa unica, dove si specifica che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbono essere considerate un’impresa unica.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 5 - Più semplici e rapidi gli aiuti « de minimis» - Castellaneta

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