Le nuove regole sull’accertamento sintetico in vigore dal periodo d’imposta 2009
Pubblicato il 07 settembre 2010
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La manovra estiva (Dl 78/2010) ha modificato le regole per l’applicazione del redditometro, quale strumento di accertamento sintetico. Si ricorda che l’accertamento sintetico ha la finalità di determinare il reddito delle persone fisiche, attraverso un procedimento induttivo fondato su fatti ritenuti certi individuati nelle spese sostenute, per cui è possibile determinare il reddito complessivo del contribuente sulla base degli atti dispositivi e non sulla base delle fonti di guadagno. A tal proposito, assumono particolare rilevanza le spese di locazione, il possesso di abitazioni, auto, moto, i natanti, i viaggi turistici e i centri benessere.
Dunque, le persone fisiche che possiedono questi beni devono prestare molta attenzione nella compilazione della loro dichiarazione dei redditi. Innanzitutto, il contribuente dovrà accertarsi di possedere tutta la documentazione necessaria che dimostri gli acquisti effettuati. In caso contrario, si rischia di essere accertati con scarsa possibilità di far valere le proprie ragioni in contenzioso.
Per avviare un accertamento basato sul redditometro sarà sufficiente la “non congruità” tra reddito e spese verificatasi anche per un solo periodo d’imposta ed uno scostamento tra reddito accertato – ovvero determinato presuntivamente – e dichiarato pari ad 1/5.
Grazie al modello UNICO 2010, i contribuenti hanno la possibilità di sanare lo scostamento eventualmente verificatosi tra la cifra investita e quanto ci si appresta a dichiarare. Lo scopo è quello di far decorrere le nuove regole di accertamento sintetico a partire dal periodo d’imposta 2009 ed evitare applicazioni retroattive dei nuovi criteri che, in futuro, potrebbero far sorgere delle verifiche.
Dunque, il contribuente ha a disposizione, fino al termine ultimo di presentazione della dichiarazione, ancora qualche giorno per sanare le proprie posizioni, allineando così la cifra dichiarata con quanto effettivamente investito. Nel caso, per esempio, il contribuente non sia in grado di completare il maxiesborso sostenuto per l’acquisto di un’abitazione con la documentazione necessaria a provare la copertura fiscale, sicuramente potrebbe incorrere nel rischio di verifica e, dunque, farebbe bene a cercare di mettersi in linea con il Fisco.
Tuttavia, la possibilità di potersi ravvedere in futuro potrebbe non bastare al contribuente per spingerlo a giocare d’anticipo. La mancanza di certezza sul fatto che l’accertamento avvenga realmente o no sembra prevalere sul fatto che chi si adegua spontaneamente si mette al riparo da ulteriori accertamenti, entro una certa soglia.
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 27 – I vantaggi del ravvedimento non aiutano il gioco d’anticipo – R.Fan., G.Pa.
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 27 – Uscita a più vie dal “sintetico” – Fanelli, Pasquale
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