Le nuove Politiche attive e l’assegno di ricollocazione

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Le nuove Politiche attive e l’assegno di ricollocazione

Il decreto legislativo recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive” ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, approvato in via definitiva il 4 settembre 2015, è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Posto che, potrebbero esserci modifiche in sede di pubblicazione, si analizzano le principali novità in materia di politiche attive, compreso l’assegno di ricollocazione.

Centri per l’Impiego

Allo scopo di costruire percorsi adeguati per l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, i Centri per l’Impiego dovranno svolgere, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro ed a rischio di disoccupazione, le seguenti attività:

  • orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
  • ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
  • orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all’adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;
  • orientamento individualizzato all’autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all’avvio dell’impresa;
  • avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego e dell’immediato inserimento lavorativo;
  • accompagnamento al lavoro, anche attraverso l’utilizzo dell’assegno individuale di ricollocazione;
  • promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
  • gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all’attività di lavoro autonomo;
  • gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
  • gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
  • promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile.

Lavoratori disoccupati

Sono da considerarsi “disoccupati” i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con i Centri per l’Impiego.

Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.

Sono, invece, considerati “a rischio di disoccupazione” i lavoratori dipendenti dalla ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso; questi potranno, al pari dei disoccupati, dichiarare telematicamente la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.

Ai suddetti lavoratori verrà assegnata una classe di profilazione, in relazione al livello di occupabilità che verrà aggiornata automaticamente ogni novanta giorni.

Il patto di servizio

Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati dovranno contattare i Centri per l’Impiego entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di disponibilità - in caso contrario saranno sono convocati entro il termine stabilito da DM - per la profilazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato.

Il patto dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

  1. l’individuazione di un responsabile delle attività;
  2. la definizione del profilo personale di occupabilità;
  3. la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;
  4. la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
  5. le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività;

e nello stesso dovrà, inoltre, essere riportata la disponibilità del richiedente alle seguenti attività:

  1. partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
  2. partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
  3. accettazione di congrue offerte di lavoro.

Condizionalità

Al fine di rafforzare i meccanismi di condizionalità, il Legislatore ha previsto che la presentazione della domanda di ASpI, NASpI o DIS-COLL equivarrà alla dichiarazione di immediata disponibilità.

Inoltre, la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato sarà necessaria anche ai fini della concessione dell’ASDI.

I beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito che, senza giustificato motivo, non parteciperanno alle iniziative finalizzate a conseguirne l’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro saranno soggetti a sanzioni che andranno dalla decurtazione fino alla decadenza dalle prestazioni.

L’assegno di ricollocazione

Abrogato il contratto di ricollocazione previsto nel D.Lgs. n. 22/2015, il Legislatore ha introdotto l’assegno di ricollocazione in favore dei disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), la cui durata di disoccupazione eccederà i quattro mesi.

I suddetti soggetti dovranno farne espressa richiesta al Centro per l’Impiego presso il quale avranno stipulato il patto di servizio personalizzato che lo rilascerà sulla base degli esiti della procedura di profilazione.

Infatti, l’assegno individuale sarà graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, non concorrerà alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non sarà assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.

Lo stesso sarà spendibile presso i Centri per l’Impiego o presso i Servizi Accreditati al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro (la scelta del Centro per l’Impiego o dell’operatore accreditato sarà riservata al disoccupato titolare dell’assegno di ricollocazione).

La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione sospenderà, per tutta la sua durata, il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato.

La norma prevede che il servizio di assistenza alla ricollocazione preveda:

  1. l’affiancamento di un tutor;
  2. il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell’area stessa;
  3. l’assunzione dell’onere del soggetto di svolgere le attività individuate dal tutor;
  4. l’assunzione dell’onere del soggetto di accettare l’offerta di lavoro congrua rispetto alle sue capacità, aspirazioni, e possibilità effettive, in rapporto alle condizioni del mercato del lavoro nel territorio di riferimento nonché al periodo di disoccupazione;
  5. l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al Centro per l’Impiego e all’ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività individuate dal tutor o di un’offerta di lavoro congrua, al fine dell’irrogazione delle sanzioni;
  6. la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

L’offerta di lavoro congrua

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dovrà definire in cosa consisterà la “offerta di lavoro congrua” sulla base dei seguenti principi:

  1. coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
  2. distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
  3. durata della disoccupazione;
  4. retribuzione superiore di almeno il 20% rispetto all’indennità percepita nell’ultimo mese precedente, da computare senza considerare l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà.

 

                                                                     Quadro delle norme

Legge n 183/2014

D.Lgs. n. 22/2015

Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive

Allegati

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