Le novità dei giudizi dinanzi al Tar
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 01 luglio 2010
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Di seguito alcune novità processuali applicabili, a partire dal prossimo 16 settembre, ai giudizi amministrativi dinanzi al Tar.
Per quel che riguarda l'atto introduttivo del giudizio, questo dovrà contenere gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto senza che sia necessaria, ai fini della valutazione della invalidità del ricorso, l'indicazione del codice fiscale di parti e avvocati così come espressamente prescritto per i procedimenti civili. Introdotta la possibilità di avanzare una domanda riconvenzionale che dipenda da titoli già dedotti in giudizio; i ricorrenti principale e incidentale, cioè, potranno introdurre, con motivi aggiunti, nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, o domande nuove purché le stesse risultino connesse a quelle già formulate con i precedenti atti difensivi. Accanto all'intervento volontario ad adiuvandum o ad opponendum, è ora previsto anche l'intervento per ordine del giudice.
Per quanto riguarda, infine, i termini processuali, viene previsto che i ricorsi e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione vadano depositati nella segreteria del giudice competente nel termine perentorio di trenta giorni che decorre dal momento di perfezionamento dell'ultima notifica al destinatario.
- ItaliaOggi, p. 35 – Ricorsi con meno formalità – Ciccia
- ItaliaOggi, p. 35 – Inderogabili i termini fissati dal giudice
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