Le notifiche effettuate direttamente dall'avvocato si perfezionano dalla data di invio dell'atto
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 11 maggio 2010
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Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2055 depositata lo scorso 13 aprile, ha sancito l'applicabilità, anche verso le notifiche effettuate direttamente dagli avvocati ai sensi della Legge 53/1994, dei principi affermati in materia dalla Corte costituzionale ai sensi della sentenza n. 477/2002.
Con quest'ultima pronuncia era stato in particolare statuito, fermo restando il perfezionamento della notificazione, per il destinatario, solo alla data di ricezione dell’atto, un importantissimo principio “di portata generale”, riferibile “ad ogni tipo di notifica e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta”, secondo cui gli effetti di tale notificazione debbono essere collegati, per quanto riguarda il notificante, “al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari sottratta in toto al controllo e alla sfera di disponibilità del notificante medesimo”.
Secondo il collegio amministrativo, i principi affermati dalla Consulta, essendo esposti in una sentenza interpretativa di accoglimento di tipo additivo, idonea, cioè, “ad esprimere i criteri da applicare, in via generale, in tema di notifiche, per una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in materia”, sono da considerare come direttamente applicabili anche alle notifiche effettuate dagli avvocati; e questo in funzione del rinvio recettizio – da ritenersi di natura dinamica, per il tenore letterale e le finalità della norma – contenuto nel terzo comma dell’art. 3 della citata Legge n. 53/1994, in rapporto agli articoli 4 e seguenti della Legge n. 890/1982.
Con quest'ultima pronuncia era stato in particolare statuito, fermo restando il perfezionamento della notificazione, per il destinatario, solo alla data di ricezione dell’atto, un importantissimo principio “di portata generale”, riferibile “ad ogni tipo di notifica e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta”, secondo cui gli effetti di tale notificazione debbono essere collegati, per quanto riguarda il notificante, “al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari sottratta in toto al controllo e alla sfera di disponibilità del notificante medesimo”.
Secondo il collegio amministrativo, i principi affermati dalla Consulta, essendo esposti in una sentenza interpretativa di accoglimento di tipo additivo, idonea, cioè, “ad esprimere i criteri da applicare, in via generale, in tema di notifiche, per una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in materia”, sono da considerare come direttamente applicabili anche alle notifiche effettuate dagli avvocati; e questo in funzione del rinvio recettizio – da ritenersi di natura dinamica, per il tenore letterale e le finalità della norma – contenuto nel terzo comma dell’art. 3 della citata Legge n. 53/1994, in rapporto agli articoli 4 e seguenti della Legge n. 890/1982.
- ItaliaOggi, p. 21 – Cinque gli ordini già scesi in campo
- ItaliaOggi, p. 21 – Avvocati, notifiche in più tempo – Ciccia
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