Le navi da pesca costiera e l'imponibilità Iva

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L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 10/E del 1° febbraio 2012, specifica che il regime di non imponibilità Iva si applica al rifornimento di carburante e lubrificante delle navi adibite alla pesca costiera.

Vengono così chiariti i dubbi interpretativi sorti in merito alla legge comunitaria 2010 - n. 217 del 15 dicembre 2011 - che ha modificato, a decorrere dal 17 gennaio 2012, l'art. 8-bis, comma 1, lettera d), del DPR 633/1972, concernente le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione.

L'Agenzia ritiene che all'espressione “provviste di bordo” - che, per individuare le forniture non soggette alla non imponibilità Iva, aveva sostituito il termine “vettovagliamento” - debba attribuirsi un significato più ristretto, non rientrando nella logica del legislatore comunitario la volontà di ricomprendervi tutti i beni destinati al “rifornimento” e al “vettovagliamento”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 34 - Notizie In breve - Regime Iva per le navi da pesca
  • ItaliaOggi, p. 27 - Navi da pesca, dribblata l'Iva - Galli

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