Le istruzioni per l'assistenza fiscale con le nuove date, l'Imu e il 730-4 telematico

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Assistenza fiscale a tutto campo con il consueto appuntamento annuale dedicato alla circolare che riassume gli adempimenti ed i termini  a cui sono tenuti i soggetti che svolgono assistenza ai contribuenti per la presentazione del modello 730. Novità attengono alla cedolare secca, all'Imu e al 730-4 telematico.


E' di interesse per tutti coloro coinvolti nelle varie fasi dell’assistenza fiscale, quindi sostituti d’imposta, Centri di assistenza fiscale e professionisti abilitati, quanto contenuto nella circolare n. 15 del 25 maggio 2012, dell'Agenzia delle entrate.

La circolare include, oltre la nuova tempistica definita dal D.P.C. M. del 26 aprile 2012, anche la trasmissione telematica del risultato contabile contenuto nei mod. 730-4 nonché le novità in materia di cedolare secca e di IMU, rilevanti per l’assistenza fiscale.

NUOVI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL 730

1 - Assistenza prestata dal sostituto di imposta (si omette il termine del 16 maggio entro cui il contribuente era tenuto a presentare al sostituto il mod. 730 ed il mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef):

15 GIUGNO 2012 → Il contribuente riceve dal sostituto la copia della dichiarazione 730 e il prospetto di liquidazione 730-3

2 LUGLIO 2012 → Il sostituto d'imposta trasmette all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni ricevute dai contribuenti

DAL MESE DI LUGLIO 2012 → La retribuzione contiene i rimborsi o le trattenute  risultanti dal modello 730.

2 - Assistenza prestata dai Caf e dai professionisti abilitati:

20 GIUGNO 2012 → Presentazione da parte del contribuente del mod. 730 (già compilato o da compilare) e del  mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef

2 LUGLIO 2012 → Il contribuente riceve la copia della dichiarazione 730 e il prospetto di liquidazione 730-3

12 LUGLIO 2012 → Caf e professionisti trasmettono all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni ricevute dai contribuenti.

DAL MESE DI LUGLIO 2012 → I contribuenti riceveranno la busta paga con la retribuzione contenente i rimborsi o le trattenute risultanti dal modello 730.


DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Per la verifica della correttezza della dichiarazione, i contribuenti sono tenuti  a presentare la documentazione per il riconoscimento di alcuni oneri. 

A tale riguardo si ricorda che, con riferimento alla documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione d’imposta del 41 per cento e/o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, non è più necessaria, a decorrere dal 14 maggio 2011 (ai sensi del D.L. n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2011) la preventiva comunicazione al centro operativo di Pescara, quale requisito per la detrazione. 

Per i lavori iniziati a decorrere dal 14 maggio 2011, nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale, è prevista una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.

Con riferimento alla documentazione prevista per il riconoscimento della detrazione d’imposta del 55 per cento per le spese per la riqualificazione energetica, si segnala che a decorrere dal 14 maggio 2011, per fruire del beneficio, non è più prevista l’indicazione separata del costo della mano d’opera nella fattura.

TRASMISSIONE TELEMATICA MOD. 730-4

La circolare n. 15/E evidenzia una delle novità del 2012, ossia la ricezione da parte del sostituto d’imposta, solo in via telematica, del risultato finale delle dichiarazioni.

Per questo motivo è sorto l’obbligo per tutti i datori di lavoro pubblici e privati di segnalare, all’Agenzia delle Entrate, l’indirizzo telematico presso cui si intende ricevere i risultati contabili dei 730 dei propri dipendenti, al fine di effettuare le relative operazioni di conguaglio e trattenere o rimborsare gli importi direttamente nelle buste paga.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 febbraio 2012 è stato approvato il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” con il quale il sostituto d’imposta indica la propria sede telematica (fisconline o entratel) o quella dell’intermediario presso cui saranno resi disponibili i dati contabili del mod. 730-4.

La comunicazione non deve essere presentata dai sostituti che hanno già comunicato l’indirizzo telematico nel 2011 e non devono modificare i dati.

Relativamente ai CAF ed i professionisti abilitati, la circolare afferma che la consegna del mod. 730-4 avviene per le vie ordinarie quando:

 - l’Agenzia comunica, nella ricevuta, l’impossibilità di consegnare telematicamente il risultato contabile al sostituto;

- vengono restituiti al soggetto che ha prestato l’assistenza da un sostituto che non è tenuto all’effettuazione del conguaglio, poiché non ha mai avuto rapporti di lavoro con il contribuente.


CEDOLARE SECCA

In merito all'introduzione, a decorrere dall'anno 2011, del regime della cedolare secca, i proprietari o i titolari di diritti reali di godimento su immobili locati ad uso abitativo (articolo 3,  D.Lgs. n. 23 del 2011), possono scegliere tale regime, in base al quale i canoni di locazione vengono assoggettati ad una imposta con aliquota del 19% e 21% - in base al tipo di contratto - sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione.

Nel primo anno di applicazione, ossia il 2011, è stato specificato che:

per contratti in corso nel 2011, scaduti ovvero oggetto di risoluzione volontaria alla data del 7 aprile 2011

per contratti in corso alla stessa data del 7 aprile 2011 per i quali è già stata eseguita la registrazione

per contratti prorogati per i quali è già stato effettuato il relativo pagamento

può essere applicata la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi per l'annualità contrattuale che termina nel 2011 e/o per l'annualità che decorre dall'anno 2011 e termina nell'anno 2012, se sia stato versato nell'anno 2011 l'acconto della cedolare secca per il medesimo anno, se dovuto.

Con la circolare n. 15/E in commento, l'Agenzia delle entrate specifica che se non vi è stato detto versamento, permane la possibilità di applicare ai canoni di locazione la cedolare secca, qualora il contribuente, avvalendosi del ravvedimento operoso (articolo 13, D.Lgs. n. 472 del 1997), esegua il pagamento delle imposte (e presenti i requisiti necessari).

Similmente, si precisa che le porte della cedolare secca sono aperte anche per il contribuente che ha versato l’acconto Irpef considerando il reddito derivante dalla locazione. In questo caso, per assoggettate i canoni di locazione ad imposta sostitutiva, è necessario presentare istanza per la correzione del codice tributo.

Medesima istanza soccorre anche qualora l’acconto Irpef sia stato trattenuto nell’ambito dell’assistenza fiscale. Qui, il maggior versamento dell’acconto Irpef sarà indicato nella dichiarazione dei redditi come acconto della cedolare secca.

Quanto affermato - continua la circolare – ha valore anche nell’ipotesi inversa di versamento dell’acconto della cedolare secca non dovuto, e corrispondente carente acconto Irpef. Rimane in essere, però, in caso di acconti carenti, l’applicazione delle dovute sanzioni.

IMU

Tra le novità del 730/2012, vi è la possibilità, compilando il quadro I, di utilizzare l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione per effettuare, con il mod. F24, il versamento dell’Imu dovuta per l’anno 2012.

Se si effettua tale scelta, in sede di conguaglio sulla retribuzione, il sostituto rimborserà l’eventuale differenza tra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l’ammontare richiesto per l’effettuazione del versamento Imu.

Dovrà essere effettuato il conguaglio per somme a credito Irpef, cedolare secca, addizionale comunale e regionale, anche di importo non superiore a 12 euro, se derivanti dalla richiesta di utilizzare parte del credito per il pagamento dell'Imu e risultanti nel prospetto di liquidazione o nel risultato contabile.

La casella 1 del quadro I va barrata quando si utilizza l’intera somma a credito per il pagamento dell'imposta municipale, mentre si barra casella 2 quando il credito a disposizione viene utilizzato solo in parte.

Se la somma indicata risulta uguale o superiore al credito risultante ovvero se la casella 1 risulta barrata, il sostituto non effettuerà alcun rimborso.

In caso di presentazione di dichiarazione in forma congiunta, ogni coniuge può utilizzare, per il pagamento del proprio debito Imu, in tutto o in parte, il credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE - CODICE 1

Il contribuente è chiamato a presentare una dichiarazione integrativa quando ha rilevato nella dichiarazione 730 presentata errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria. 

Nel modello 730, va inserito il codice 1 nell’apposita casella “730 integrativo”; esso deve essere presentato, entro il 25 ottobre 2012, ad un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, anche se l’assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d’imposta.

Se la presentazione della dichiarazione integrativa avviene allo stesso CAF o allo stesso professionista abilitato a cui è stata presentato la dichiarazione originaria, è sufficiente esibire solo la documentazione relativa all’integrazione effettuata, necessaria per il controllo di conformità. Se l’assistenza era stata prestata dal sostituto d’imposta, da altro CAF o da altro professionista abilitato, il contribuente deve esibire tutta la documentazione.

Se, nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario ed il 25 ottobre, vi è stata la cessazione del rapporto di lavoro, il contribuente, se sussistono le condizioni, può presentare il modello 730 integrativo contrassegnato dal codice 1 se ha un sostituto d’imposta almeno nel periodo da ottobre a dicembre 2012.

I conguagli conseguenti alla presentazione di dichiarazioni integrative saranno effettuati nella retribuzione erogata nel mese di dicembre.

EVENTI ECCEZIONALI

Se non sono stati emanati espressi provvedimenti contenenti disposizioni di sospensione degli adempimenti, i termini per la presentazione della dichiarazione modello 730 devono essere rispettati anche dai contribuenti che risiedono in territori colpiti da calamità naturali o da eventi eccezionali.

Per costoro, se non destinatari di specifici provvedimenti che prevedano la sospensione e fissino nuovi termini per gli adempimenti connessi all’assistenza fiscale, se intendono avvalersi dell’assistenza fiscale, valgono gli ordinari termini di presentazione della dichiarazione dei redditi previsti. 

Anche i soggetti che svolgono l’assistenza fiscale devono rispettare i tempi previsti.


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