Le istruzioni INPS sulla nuova DIS-COLL
Autore: Redazione eDotto
Pubblicato il 28 aprile 2015
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Con circolare n. 83 del 27 aprile 2015, l’INPS ha fornito le istruzioni sulla nuova DIS-COLL, l’indennità di disoccupazione che per quest’anno tutelerà gli eventi di disoccupazione involontaria dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto.
La circolare si sofferma, tra le altre questioni, anche su:
- destinatari;
- requisiti;
- base di calcolo e misura;
- durata della prestazione;
- condizionalità;
- decadenza;
- nuova attività lavorativa;
- regime fiscale.
Durata della prestazione
Per quanto concerne le istruzioni relative alla durata della prestazione, si segnala che per la stessa, analogamente alla modalità adottata per la base di calcolo e la misura, si prendono a riferimento anche le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione
Per fruire della DIS-COLL, i co.co.co devono presentare apposita domanda telematica all’INPS, entro il termine, previsto a pena di decadenza, di 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione.Fino all’11 maggio 2015, data entro la quale saranno resi disponibili i servizi di presentazione telematica, la domanda sarà accettata anche se presentata in forma cartacea o trasmessa tramite PEC.
L’indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta a decorrere dall’8° giorno successivo o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Chiarisce l’Istituto che, nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti durante il rapporto di collaborazione successivamente cessato, il suddetto termine di 68 giorni decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati.
Mentre, nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.
Tuttavia è da evidenziare che, per gestire le cessazioni del rapporto di collaborazione intercorse tra l’1 gennaio 2015 e la data di pubblicazione della circolare, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda viene fatto decorrere dal 27 aprile 2015, data di pubblicazione della circolare; in questo caso la prestazione verrà corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro.
- eDotto.com - Approfondimento Lavoro n. 9 del 12 marzo 2015 - I nuovi strumenti di sostegno al reddito - Schiavone
- ItaliaOggi, p. 31 - Co.co.co., disoccupazione al via - Cirioli - www.anclsu.com
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 45 - Disoccupazione ai co.co.co. se ci sono i contributi - Tschöll
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