Le istruzioni INPS sugli incentivi per le assunzioni con la Garanzia Giovani
Pubblicato il 29 giugno 2015
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con i decreti direttoriali n. 11 del 23 gennaio 2015 e n. 169 del 28 maggio 2015, ha rettificato il precedente decreto 8 agosto 2014, con il quale ha disciplinato l'incentivo per l’assunzione dei giovani ammessi al cosiddetto “Programma Garanzia Giovani”.
Con circolare n. 129 del 26 giugno 2015, l’INPS ha illustrato la disciplina contenuta nei decreti direttoriali di rettifica ed ha fornito le indicazioni per la compilazione dei moduli telematici.
Nuove tipologie contrattuali
Ricorda l’Istituto che sono state ampliate le tipologie di rapporti incentivabili, prevedendo l’estensione del bonus occupazionale anche ai rapporti di apprendistato professionalizzante nonché alle proroghe di precedenti rapporti a tempo determinato purché la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi.
Altre questioni
La circolare si sofferma, inoltre su:
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contratti di somministrazione;
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compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato.
Coordinamento con gli altri incentivi
Interessante è la specifica per cui il bonus occupazionale è cumulabile con le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 ai sensi dell'articolo unico, commi 118 e seguenti, Legge n. 190/2014.
E’, invece, cumulabile nel limite del 50% dei costi salariali, con gli incentivi che presentano un carattere di selettività nei confronti del datore di lavoro, tra cui si ricordano:
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l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate o occupate in particolari professioni o settori di attività, di cui all’art. 4, commi 8-11, Legge n. 92/2012;
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l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19.11.2010;
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l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi di cui all’art. 2, comma 10-bis, L. n. 92/2012;
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l’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età, di cui all’art. 1, del D.L. n. 76/2013;
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l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all’art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, limitatamente agli operai agricoli;
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l’incentivo previsto per l’assunzione di apprendisti di cui all’art. 22 del L. 183/2011, in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9.
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