Le garanzie per la società di “ Turnaround”
Autore: Cinzia Pichirallo
Pubblicato il 26 maggio 2015
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Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 119 del 25 maggio 2015, è stato pubblicato il Dpcm 4 maggio 2015 recante «Disposizioni relative alla concessione della garanzia dello stato per gli investimenti nella società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese (c.d. Turnaround)».
Nel documento sono stabilite le condizioni della garanzia concessa a titolo oneroso per gli investitori nella società di “turnaround”, costituita per rilanciare imprese o gruppi di imprese, con sede in Italia che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da prospettive industriali e di mercato, ma necessitino di ridefinizione della struttura finanziaria o di adeguata patrimonializzazione o comunque di interventi di ristrutturazione.
La garanzia è concessa agli investitori che soddisfino le seguenti condizioni da intendersi cumulative:
- patrimonio netto pari ad almeno 100 milioni di euro, come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
- non trovarsi in difficoltà finanziarie, ai sensi della Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 45 - In breve - Società di «turnaround», le regole sulle garanzie definite in un Dpcm
- ItaliaOggi, p. 30 - Al via spa salva aziende
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