Le future mamme fuori dalle verifiche degli studi di settore

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La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 221/22/2010, depositata in cancelleria lo scorso 19 ottobre, fissa un valido principio in materia di accertamento che riguarda specialmente le donne in stato di gravidanza.
 
L’argomento è stato oggetto di dibattito per lungo tempo, con interessamento delle istituzioni e di commissioni a diversi livelli. Con la sentenza, la Ctp Lazio ha inteso accorciare i tempi, definendo un orientamento in via di consolidamento.

Il caso analizzato interessa una contribuente che, provato il suo stato di gravidanza, durante i nove mesi dell'anno ha di fatto sospeso l'attività di parrucchiera ed è riuscita ad ottenere l’esonero dall’applicazione degli studi di settore. I giudici capitolini hanno ribadito come ci si trovi in una situazione di non normale svolgimento dell'attività, che colloca la contribuente al di fuori dell'ambito di applicabilità degli studi di settore, a norma dell'articolo 10, comma 4, della legge 146 del 1998. La conclusione cui si è giunti assume ancor più valore se si pensa che per la contribuente si trattava dell'accertamento definitivo, in secondo grado; per cui, di fatto, la circostanza prospettata non appare più suscettibile di ribaltamento.
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